Cassazione Penale, Sentenza n. 18814/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 14/11/2024 che aveva convalidato il DASPO (durata 5 anni) con obbligo di presentazione agli uffici di P.S. in occasione delle manifestazioni calcistiche del Venezia, in relazione a comportamenti tenuti durante l'incontro Hellas Verona - Venezia. Il ricorrente ha denunciato la lesione del diritto di difesa per la mancata ostensione degli atti: notificato il provvedimento il 12/11/2024 alle 08:42, la difesa tentò ripetutamente di accedere agli atti (Tribunale - Sezione Misure di Prevenzione il 12/11, Questura il 12/11 con rigetto per mancato nulla osta, Procura il 13/11 alle 12:03). Il fascicolo fu trasmesso dal P.M. al G.I.P. il 13/11 alle 12:40 (dopo la chiusura al pubblico della cancelleria), mentre gli atti vennero messi a disposizione della difesa solo nel tardo pomeriggio del 14/11, cioè dopo l'emanazione dell'ordinanza di convalida alle ore 9 del 14/11. La difesa deduceva quindi di non aver potuto depositare memorie e deduzioni nei termini, stante l'impossibilità concreta di consultare il fascicolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui nella convalida del provvedimento questorile rileva un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica per il deposito di memorie e che è onere del destinatario provare di non essere stato posto in condizione di consultare gli atti nonostante i tempestivi tentativi. La Corte ha ritenuto provati i ripetuti e vani tentativi della difesa di prendere visione degli atti durante il decorso delle 48 ore e che la trasmissione del fascicolo al G.I.P. in orario di chiusura non poteva essere posta a carico della difesa. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione ed ha dichiarato inefficace in parte qua il provvedimento del Questore di Verona del 04/11/2024 nella parte che imponeva l'obbligo di presentazione. Il dispositivo prevede la comunicazione del provvedimento al Questore.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 1 e 2
Norma di riferimento per il procedimento di convalida del provvedimento del Questore (DASPO); la Corte la richiama nel quadro della disciplina della convalida e del diritto di difesa nel relativo procedimento.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17411 del 30/03/2023 (Salvador)
Principio secondo cui, una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, è onere del destinatario dimostrare di non essere stato posto in condizione, nonostante tentativi, di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023 (Pisarelli)
Affermato che l'esercizio del diritto di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati; è onere dell'interessato attivarsi tempestivamente presso Questura, segreteria del P.M. o cancelleria del G.I.P.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016 (Mazzinghi)
Il termine difensivo di 48 ore non è prorogabile per la presenza di giorni festivi; l'interessato può ovviare alla chiusura della cancelleria accedendo agli atti presso la Questura, dove di norma esiste copia.
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida del DASPO il termine rilevante per la difesa è di 48 ore dalla notifica del provvedimento: il soggetto deve attivarsi immediatamente per ottenere accesso agli atti.
- È cruciale documentare tempestivamente i tentativi di accesso (istanze, orari, rigetti) perché l'onere probatorio è del ricorrente che deduca la violazione del diritto di difesa.
- Se la difesa prova di aver tentato ripetutamente e inutilmente di consultare gli atti entro le 48 ore, la convalida può essere annullata per lesione del diritto di difesa.
- La trasmissione del fascicolo al G.I.P. fuori dall'orario di apertura al pubblico non può essere fatta valere a danno della difesa; conta la effettiva disponibilità degli atti alla stessa.
- Non va dato rilievo a un generico termine di 24 ore decorrente dal deposito in cancelleria: la giurisprudenza recente privilegia la disciplina basata sul termine di 48 ore e sull'onere della difesa di accedere tempestivamente agli atti anche presso la Questura.
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