Sentenza n. 1130/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. AOO_180_00/PROT n. 72973 del 23.8.2022, con la quale l'A.r. ha rigettato la richiesta della ricorrente del 30.6.2022 (acquisita al prot. n. AOO_180_0040314 del 6.7.2022) di rinnovo dei pareri idrogeologici afferenti alla struttura balneare gestita dalla stessa Bahia del Sol; - ove occorra, della p.e.c. del 28.9.2022, con cui l'A.r. ha trasmesso alla ricorrente la predetta nota prot. AOO_180_00/PROT n. 72973 del 23.8.2022; - della nota prot. AOO_180_00/PROT n. 52982 dell'8.8.2022, con cui l'A.r. trasmesso alla ricorrente comunicazione ex art. 10-bis, l. n. 241/'90 in relazione alla citata istanza prot. n. AOO_180_0040314 del 6.7.2022; - ove occorra, della p.e.c. del 9.8.2022, con la quale l'A.r. ha inviato alla ricorrente la predetta nota prot. AOO_180_00/PROT n. 52982 dell'8.8.2022; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 5.6.2023: - della nota prot. n. 16139 del 1°.6.2023, con la quale l'A.c. intimata ha inopinatamente comunicato alla ricorrente l'«inefficacia» del p. di c. n. 55 del 13.7.2016 nonché delle «pratiche in oggetto e di conseguenza la cessazione immediata di ogni attività ivi esercitata»; - ove occorra, delle sei p.e.c. (una per ciascuna pratica edilizia) del 1°.6.2023, con la quale l'A.c. ha trasmesso alla ricorrente sempre la predetta nota prot. n. 16139/23; - ove occorra, della nota prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0062484/01-06-2023 del 1°.6.2023 (allegata a una delle menzionate p.e.c. del 1°.6.2023 e relativa alla pratica n. 04116090756-28042023-0923), con la quale l'A.c. ha comunicato alla ricorrente la trasmissione della predetta nota prot. n. 16139/23; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di rinnovo dei pareri idrogeologici relativi alle strutture dello stabilimento balneare e successiva nota comunale dichiarativa dell'inefficacia del titolo edilizio e dell'improcedibilità delle ulteriori pratiche edilizie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego della Regione Puglia al rinnovo di quattro pareri favorevoli sul vincolo idrogeologico, rilasciati tra il 2015 e il 2017 con efficacia quinquennale e senza rinnovo automatico. Ha sostenuto che l'annullamento giudiziale della clausola di stagionalità dei titoli edilizi avrebbe escluso la temporaneità delle opere e quindi la scadenza dei pareri; che le autorizzazioni sarebbero state prorogate ex lege dalla normativa emergenziale; che il regolamento regionale non avrebbe potuto vietare in modo assoluto gli interventi nel sistema dunale in contrasto con il PPTR; che le opere non ricadrebbero su un cordone dunale; che l'Amministrazione avrebbe modificato immotivatamente il proprio precedente orientamento senza adeguata istruttoria e senza verifica in loco; e che, in assenza di modifiche delle opere o delle circostanze, avrebbe dovuto rinnovare gli assensi. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale che, preso atto del diniego regionale, aveva dichiarato l'inefficacia del permesso di costruire relativo alle strutture balneari e l'improcedibilità delle ulteriori pratiche edilizie, deducendo l'inesistenza di una base normativa per la dichiarazione di inefficacia, l'applicazione della disciplina emergenziale di mantenimento delle strutture balneari e la violazione dei termini e dei poteri inibitori previsti per le SCIA.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha rilevato che i pareri idrogeologici regionali avevano efficacia quinquennale, escludevano il rinnovo automatico e che il permesso di costruire era stato rilasciato nei limiti e per la durata del parere presupposto. L'art. 29 del regolamento regionale vieta rigorosamente qualsiasi opera incidente sul sistema dunale e rimette alla scadenza la valutazione delle condizioni per un nuovo parere; pertanto, l'accertata collocazione delle strutture su un cordone dunale rendeva vincolato il diniego di rinnovo. L'annullamento della clausola di stagionalità dei titoli edilizi non aveva inciso sulla distinta durata dei pareri idrogeologici. Il giudice ha ritenuto adeguata l'istruttoria regionale, fondata sullo studio geomorfologico dell'Autorità di bacino recepito nella cartografia del PPTR, e ha attribuito rilievo anche alla precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva accertato l'incidenza delle strutture sul cordone dunale. Le valutazioni alternative della società non erano idonee a confutare tali risultanze. Il regolamento regionale e il PPTR operano in parallelo, perseguendo finalità di tutela distinte; il divieto regolamentare non è stato ritenuto irragionevole o sproporzionato, rientrando nella discrezionalità dell'Amministrazione la scelta di privilegiare la conservazione del sistema dunale. Il mancato rinnovo del parere idrogeologico ha inoltre legittimato la declaratoria comunale di inefficacia del titolo edilizio, espressamente condizionato alle prescrizioni del parere presupposto, e l'improcedibilità delle successive istanze edilizie dipendenti da quel titolo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 29 regolamento regionale Puglia n. 9/2015
È rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera
Il parere idrogeologico relativo alle opere temporanee e amovibili ha durata pari a quella dell'opera, comunque non superiore a cinque anni, senza rinnovo automatico; alla scadenza occorre una nuova valutazione e l'accertata incidenza sul sistema dunale impone il diniego.
art. 104 NTA del PPTR
La disposizione consente la ridefinizione dell'individuazione cartografica dei beni tutelati secondo le modalità previste, ma non esclude l'efficacia dell'istruttoria regionale sulla presenza del cordone dunale.
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha assolto al contraddittorio procedimentale comunicando il preavviso di rigetto e valutando le osservazioni della società.
art. 10-septies d.l. 21/2022, convertito dalla l. 51/2022
La prospettata proroga emergenziale della validità delle autorizzazioni non è stata ritenuta idonea a superare la disciplina sostanziale di tutela e il diniego fondato sulla presenza del cordone dunale.
art. 10-ter d.l. 198/2022, convertito dalla l. 14/2023
La disciplina emergenziale invocata per il mantenimento delle strutture balneari non impedisce, secondo la decisione, l'effetto derivante dal mancato rinnovo del parere idrogeologico presupposto.
artt. 22 e 23 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni sulle SCIA non impediscono gli effetti derivanti dall'inefficacia del titolo edilizio presupposto e dalla mancanza dell'assenso idrogeologico necessario.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il giudice non ha ravvisato la necessità di qualificare la vicenda come annullamento d'ufficio, poiché l'inefficacia del titolo edilizio derivava dalla scadenza e dal mancato rinnovo dell'assenso presupposto.
Massime di principio
- Quando un titolo edilizio è rilasciato nei limiti e per la durata di un parere idrogeologico presupposto, la scadenza o il mancato rinnovo di tale parere può privare il titolo della propria efficacia, anche se la clausola di stagionalità del titolo edilizio sia stata successivamente annullata per ragioni diverse.
- Una disciplina regolamentare regionale che vieti qualsiasi opera incidente sul sistema dunale può legittimamente operare in parallelo rispetto al PPTR, quando i due complessi normativi perseguano finalità di tutela distinte e non sovrapponibili.
- L'Amministrazione può fondare il diniego di rinnovo di un parere idrogeologico sulle risultanze di uno studio geomorfologico ufficiale recepito nella cartografia di pianificazione, purché valuti criticamente le osservazioni dell'interessato e dia conto dell'inidoneità degli studi alternativi prodotti.
- La precedente approvazione di opere non consolida il diritto al rinnovo di un parere idrogeologico avente durata quinquennale ed espressamente privo di rinnovo automatico: alla scadenza l'Amministrazione deve rivalutare la permanenza delle condizioni di tutela.
- La scelta di vietare interventi edilizi sul sistema dunale, in funzione della sua conservazione, rientra nella discrezionalità amministrativa e non è irragionevole o sproporzionata per il solo fatto che il PPTR ammetta, in astratto, altre possibilità di intervento.
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