Cassazione Penale, Sentenza n. 45842/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze, rilevando l'insufficienza della motivazione (assenza di istruttoria, mancata acquisizione delle relazioni comportamentali e mancata indicazione di specifici comportamenti ostativi al beneficio).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Muraca ha impugnato l'ordinanza del 12/01/2023 che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del 21/09/2022 che dichiarava inammissibile la richiesta di liberazione anticipata per alcuni semestri (periodo 28/06/2012 - 26/01/2014) con riferimento alla pena indicata nel provvedimento di esecuzione emesso il 1/06/2021. Il giudice di merito aveva motivato in modo generico richiamando le condanne e osservando la gravità delle attività delinquenziali, senza acquisire relazioni comportamentali né indicare quali specifici comportamenti ostassero all'opera rieducativa; il ricorrente aveva invece fatto presente l'inizio della collaborazione con la DDA di Catanzaro nel 2012 e la permanenza nel programma di protezione.
Norme richiamate
art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
Riferita alla disciplina della liberazione anticipata con riferimento ai semestri di pena: il provvedimento di merito aveva ritenuto rilevante la durata del presofferto cautelare (osservando che il beneficio è concedibile su periodi di sei mesi), ma la Corte ha posto l'accento sulla necessità di una valutazione motivata dei requisiti soggettivi e comportamentali per l'accesso al beneficio.
art. 54 Ordinamento penitenziario
Richiamato dal ricorrente come norma rilevante in relazione alla valutazione della condotta e della rieducazione del condannato; la Corte ha tuttavia basato la decisione sul difetto di motivazione del diniego, richiedendo che l'applicazione di norme che incidono sul beneficio sia supportata da specifiche prove comportamentali.
art. 13-quater, d.l. 15/01/1991, n. 8 (conv. con legge 15/03/1991, n. 82)
La norma è richiamata in relazione al programma di protezione: la permanenza nel programma e l'assenza di revoca sono elementi che, se acquisiti e valutati, possono essere considerati indici di collaborazione e buona condotta rilevanti ai fini della liberazione anticipata.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha invocato questo motivo di impugnazione per censurare la motivazione apparente: il vizio di motivazione, ove il diniego sia basato su enunciati generici e prive di specificazione dei fatti, è ritenuto causa di annullamento in sede di legittimità.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018 (Carbone)
Precedente interpretativo secondo cui il diniego della liberazione anticipata motivato con enunciati generici o clausole di stile senza individuazione di specifici comportamenti ostativi costituisce motivazione apparente e può essere censurato in Cassazione.
Massime di principio
- Il rifiuto della liberazione anticipata deve essere motivato con riferimento a comportamenti concreti e specifici del detenuto che dimostrino la mancata partecipazione al trattamento rieducativo; mere affermazioni generiche sulla gravità delle condanne non sono sufficienti.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di acquisire e valutare le relazioni comportamentali e ogni elemento probatorio idoneo (es. documentazione sulla collaborazione con la DDA, permanenza in programmi di protezione) prima di negare il beneficio.
- La presenza di collaborazione con le autorità e la permanenza in programmi di protezione sono elementi che devono essere considerati e motivatamente valutati come indici di buona condotta quando si decide su misure premiali come la liberazione anticipata.
- In sede di legittimità l'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. consente l'annullamento per motivazione apparente: decisioni che elencano fatti senza valutazione critica possono essere cassate e rinviate per nuovo esame.
- Se la normativa richiede determinati requisiti temporali per il riconoscimento del beneficio (es. periodi di sei mesi), il giudice deve comunque verificare e motivare caso per caso l'esistenza o meno dei presupposti, senza limitarsi ad affermazioni formali.
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