Cassazione Penale, Ordinanza n. 02877/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna pronunciata in appello per tentata rapina. Con il ricorso per cassazione la condannata lamentava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, sostenendo che tale beneficio avrebbe dovuto essere concesso a seguito della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non indicava alcun elemento specifico a sostegno della censura, sicché non consentiva un effettivo scrutinio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo proposto generico e privo di specificità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per il reato di tentata rapina, resta quindi ferma. Non emergono ulteriori statuizioni nel merito sulla pena oltre al mancato accoglimento della doglianza relativa alla sospensione condizionale.
Norme richiamate
artt. 56-628 c.p.
Viene richiamata la fattispecie di tentata rapina quale reato oggetto della condanna confermata in appello e non incisa dal ricorso, che riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
art. 163 c.p.
La doglianza attiene al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, istituto che la ricorrente assumeva dovesse essere applicato dopo la rideterminazione della pena.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e non meramente assertivo: la genericità della censura ne determina l'inammissibilità.
- Quando il ricorso investe esclusivamente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, il giudizio di legittimità richiede l'indicazione puntuale degli elementi rilevanti per la concessione del beneficio; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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