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Sentenza

Sentenza n. 4393/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito all’estero e segnatamente in Romania.

Giustizia amministrativa202509262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non aveva definito l'istanza diretta al riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione su materia conseguito all'estero. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, una volta decorso inutilmente il termine previsto dalla legge n. 241 del 1990 e considerata la sussistenza di una posizione giuridica legittimante del richiedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: l'esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, la legittimazione del richiedente e l'inutile decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990. Il giudice ha precisato che l'amministrazione deve concludere il procedimento anche qualora ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • legge n. 241/1990

    Il decorso inutilmente del termine procedimentale, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, integra il presupposto per l'accertamento del silenzio-inadempimento. L'amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite della palese pretestuosità.

Massime di principio

  • La sussistenza del silenzio-inadempimento richiede l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza privata e l'inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • In presenza di una formale istanza, l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
  • Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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