Sentenza n. 1656/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Bologna del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale preannuncio del rilascio di un permesso ordinario biennale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda presentata il 26 aprile 2022, fondato sul mancato compimento di cinque anni di soggiorno regolare continuativo: la Questura aveva rilevato periodi di assenza dal territorio nazionale dal 1° febbraio al 16 luglio 2020, dal 27 gennaio al 21 marzo 2021, dal 9 gennaio al 19 marzo 2022 e dal 9 gennaio al 20 marzo 2023. Ha dedotto violazione degli artt. 3, 9, comma 6, e 27, comma 2, d.lgs. 286/1998, nonché eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse stato adottato senza una valutazione complessiva della propria situazione. La domanda cautelare era stata respinta per carenza di periculum, essendo stato comunque rilasciato un permesso ordinario biennale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998, le assenze sono computabili nel quinquennio solo se ciascuna è inferiore a sei mesi consecutivi e il totale non supera dieci mesi, salvo gravi e comprovati motivi. Nella specie il ricorrente era rimasto assente per oltre sei mesi consecutivi nel 2020 e aveva totalizzato oltre dodici mesi di assenza nel quinquennio; inoltre, non aveva provato che le ragioni delle assenze costituissero ostacoli insuperabili al rientro in Italia. Il diniego è stato quindi ritenuto correttamente motivato quanto al difetto del requisito di continuità della presenza. Il rilascio di un diverso permesso ordinario è stato considerato nella valutazione della posizione del ricorrente. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 6, d.lgs. 286/1998
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi
Le assenze non interrompono il periodo richiesto per il permesso UE di lungo periodo solo entro i limiti temporali fissati dalla norma; in deroga, occorrono motivi gravi e comprovati, che nel caso concreto devono consistere in ostacoli insuperabili al rientro in Italia.
Massime di principio
- Ai fini del computo del quinquennio necessario per il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, le assenze dal territorio nazionale sono irrilevanti solo se ciascuna è inferiore a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo gravi e comprovati motivi.
- Le ragioni addotte per giustificare assenze eccedenti i limiti ordinari devono integrare ostacoli insuperabili al rientro in Italia; il richiedente deve fornire prova adeguata di tali circostanze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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