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Sentenza

Sentenza del 14/09/2016 n. 18070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva assoggettato l'indennità di incentivo all'esodo all'aliquota ordinaria, senza applicare la riduzione della metà prevista dall'art. 19 T.U.I.R. Dopo una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva dichiarato la disposizione incompatibile con il diritto comunitario, B.G. aveva chiesto nel 2009 il rimborso della maggiore imposta versata nel 2002. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della CTR, sostenendo che il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorresse dal versamento dell'imposta e non dalla successiva pronuncia europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito ritenendo tardiva l'istanza di rimborso, presentata nel 2009 oltre il termine di 48 mesi decorrente dal versamento del 2002. La successiva pronuncia della Corte di giustizia non riapre il termine, poiché l'efficacia retroattiva della decisione incontra il limite dei rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese sono state compensate, considerata l'assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato al momento dell'avvio della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 19 T.U.I.R.

    riduzione della metà prevista dall'art. 19 T.U.I.R.

    La norma prevedeva una tassazione ridotta per determinate somme corrisposte in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, inclusi gli incentivi all'esodo secondo il regime applicabile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi ... decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata"

    Il termine per presentare la domanda di rimborso dell'imposta indebitamente versata decorre, di regola, dal versamento o dall'effettuazione della ritenuta. Il termine opera anche quando l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina del termine per proporre la domanda di rimborso e impugnare il silenzio-rifiuto.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla compatibilità dell'art. 19 T.U.I.R.

    La declaratoria di incompatibilità con il diritto comunitario ha efficacia retroattiva, ma non consente di superare decadenze già maturate, poiché la certezza del diritto tutela i rapporti ormai esauriti.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 13676 del 2014

    Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi ... opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea

    La pronuncia ha fissato il principio secondo cui una successiva decisione europea sfavorevole alla norma fiscale non sposta il dies a quo del termine di rimborso e non riapre i termini già scaduti.

  • Cass., Sez. VI, n. 25268 del 2014 e n. 11603 del 2016

    Le pronunce confermano l'orientamento delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine dal versamento e sul limite dei rapporti esauriti.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un'imposta ritenuta indebita, il termine decadenziale decorre normalmente dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva sentenza che dichiari illegittima o incompatibile la norma fiscale.
  • Una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea o della Corte costituzionale può avere efficacia retroattiva, ma non riapre i termini quando sia già maturata una decadenza o una prescrizione.
  • Il contribuente deve presentare la domanda di rimborso entro il termine previsto dalla legge anche se, al momento del pagamento, la legittimità della norma fiscale non è ancora stata contestata o chiarita dalla giurisprudenza.
  • Eccezioni possono sussistere quando il pagamento abbia natura provvisoria e il diritto al rimborso diventi determinabile solo successivamente, ad esempio dopo il calcolo del saldo definitivo; in tal caso il termine può decorrere dal momento in cui il diritto diventa concretamente esercitabile.
  • La tutela dell'affidamento del contribuente, da sola, non consente di derogare ai termini decadenziali espressamente previsti dalla legge.

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