Regolamento (UE) 2022/1176
Regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di determinati filtri UV nei prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le restrizioni relative a due filtri UV comunemente impiegati nei cosmetici, Benzophenone-3 e Octocrylene, alla luce dei pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC). La Commissione riduce o differenzia le concentrazioni massime consentite in base al tipo di prodotto e, per Benzophenone-3, distingue anche l’uso come filtro UV dall’uso come conservante della formulazione. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire all’industria di adeguare le formulazioni e smaltire i prodotti non conformi.
Modifica le restrizioni d’uso di alcuni filtri UV nei prodotti cosmetici, in particolare Benzophenone-3 e Octocrylene, aggiornando l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato dell’Unione europea rientranti nel regolamento (CE) n. 1223/2009, con riferimento specifico all’uso delle sostanze Benzophenone-3 (ossibenzone) e Octocrylene come filtri UV o, per Benzophenone-3, anche come agente per la protezione della formulazione. Incide su fabbricanti, importatori e operatori della filiera cosmetica che immettono o rendono disponibili sul mercato prodotti contenenti tali sostanze. Prevede un regime transitorio per alcuni prodotti conformi alle restrizioni applicabili il 27 luglio 2022, con immissione sul mercato fino al 28 gennaio 2023 e messa a disposizione fino al 28 luglio 2023.
Modifica delle restrizioni sui filtri UV Benzophenone-3 e Octocrylene
Il regolamento (UE) 2022/1176 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per aggiornare le condizioni di impiego di due filtri UV: Benzophenone-3 (ossibenzone) e Octocrylene. L’intervento si fonda sui pareri del CSSC del 30 e 31 marzo 2021, che hanno evidenziato profili di sicurezza non pienamente compatibili con le concentrazioni massime allora consentite, in particolare alla luce delle preoccupazioni per possibili proprietà di interferenza endocrina.
Contesto scientifico e finalità della modifica
La Commissione richiama le evidenze scientifiche raccolte a seguito di un invito a presentare dati lanciato nel 2019. In esito alla valutazione del CSSC, è emerso che l’uso delle due sostanze alle concentrazioni precedentemente autorizzate può comportare un rischio potenziale per la salute umana. Per questo motivo il regolamento riduce e differenzia i limiti massimi consentiti, con l’obiettivo di mantenere la sicurezza dei consumatori e garantire al tempo stesso un adeguato periodo di adeguamento per l’industria cosmetica.
Benzophenone-3: nuova disciplina d’uso
Per il Benzophenone-3, già elencato alla voce 4 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, il regolamento introduce una disciplina articolata per categorie di prodotto:
- 6 % nei prodotti per il viso, per le mani e per le labbra, esclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa;
- 2,2 % nei prodotti per il corpo, inclusi i prodotti spray ad aerosol e a pompa;
- 0,5 % negli altri prodotti.
Il testo distingue inoltre l’impiego della sostanza come filtro UV dall’uso finalizzato alla protezione della formulazione cosmetica. Per i prodotti delle categorie a) e b), il Benzophenone-3 può essere impiegato fino allo 0,5 % per proteggere la formulazione; in tal caso, la concentrazione come filtro UV non deve superare il 5,5 % per i prodotti viso/mani/labbra e l’1,7 % per i prodotti corpo e spray. È inoltre precisato che la prescrizione relativa alla protezione della formulazione non si applica quando la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e la sostanza è usata unicamente a tale fine.
Octocrylene: nuove soglie massime
Per l’Octocrylene, già elencato alla voce 10 dell’allegato VI, il regolamento stabilisce limiti differenti in base alla tipologia di prodotto:
- 9 % nei prodotti spray ad aerosol;
- 10 % negli altri prodotti.
Il regolamento specifica inoltre che il Benzophenone, come impurità e/o prodotto di degradazione dell’Octocrylene, deve essere mantenuto al livello di tracce. Questa precisazione ha rilievo pratico per la formulazione, il controllo qualità e la gestione della conformità dei prodotti cosmetici contenenti Octocrylene.
Regime transitorio per l’industria
Per consentire l’adeguamento delle formulazioni e la gestione delle scorte, il regolamento prevede una disciplina transitoria. I prodotti cosmetici contenenti le sostanze interessate che rispettano le restrizioni applicabili il 27 luglio 2022 possono essere:
- immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023;
- messi a disposizione sul mercato dell’Unione fino al 28 luglio 2023.
Questa clausola transitoria è rilevante per gli operatori che devono verificare la conformità delle formulazioni, i flussi logistici e la tempistica di commercializzazione dei prodotti già presenti sul mercato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009
L’articolo 1 sostituisce le voci 4 e 10 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, modificando le condizioni d’impiego dei filtri UV Benzophenone-3 e Octocrylene nei prodotti cosmetici.
Benzophenone-3: limiti per tipo di prodotto
Per Benzophenone-3 (2-idrossi-4-metossibenzofenone/ossibenzone, n. CAS 131-57-7, n. CE 205-031-5) sono fissate concentrazioni massime diverse: 6 % nei prodotti per il viso, per le mani e per le labbra esclusi spray aerosol e a pompa; 2,2 % nei prodotti per il corpo, compresi spray aerosol e a pompa; 0,5 % negli altri prodotti.
Benzophenone-3: uso per proteggere la formulazione
Per i prodotti di cui alle categorie a) e b), la sostanza può essere usata fino allo 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto. In tal caso, la concentrazione come filtro UV non deve superare il 5,5 % per i prodotti viso/mani/labbra e l’1,7 % per i prodotti corpo e spray. La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % e la sostanza è usata unicamente per proteggere il prodotto.
Octocrylene: limiti per tipo di prodotto
Per Octocrylene (estere 2-etilesilico dell’acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, n. CAS 6197-30-4, n. CE 228-250-8) sono fissate concentrazioni massime del 9 % nei prodotti spray ad aerosol e del 10 % negli altri prodotti.
Impurità e prodotto di degradazione di Octocrylene
È previsto che il Benzophenone come impurità e/o prodotto di degradazione di Octocrylene sia mantenuto al livello di tracce.
Regime transitorio
I prodotti cosmetici contenenti le sostanze interessate che rispettano le restrizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabili il 27 luglio 2022 possono essere immessi sul mercato dell’Unione fino al 28 gennaio 2023 e messi a disposizione sul mercato fino al 28 luglio 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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