Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1175

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 della Commissione del 7 luglio 2022 che sottopone a registrazione le importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690

Normativa europea32022R1175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di specifici pneumatici cinesi per autobus o autocarri, a seguito dell’annullamento, da parte del Tribunale dell’Unione europea, dei precedenti dazi antidumping e compensativi del 2018 per alcuni esportatori. La Commissione giustifica la registrazione come misura funzionale all’eventuale successiva riscossione dei dazi ricalcolati in esito alla riapertura delle inchieste, senza violare il principio di irretroattività. La registrazione dura nove mesi e le autorità doganali devono sospendere le decisioni su eventuali rimborsi fino alla pubblicazione dell’esito del riesame.

Registrazione temporanea delle importazioni di determinati pneumatici per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese, in vista della possibile reintroduzione di dazi antidumping e compensativi a seguito dell’annullamento parziale dei regolamenti del 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010), originari della Repubblica popolare cinese. La registrazione riguarda solo i prodotti fabbricati dalle società elencate negli allegati I e II; per il produttore esportatore Zhongce Rubber Group Co., Ltd., il testo precisa che la misura di registrazione concerne solo l’obbligazione relativa al dazio compensativo contestato, mentre il dazio antidumping continua a trovare applicazione nei suoi confronti. La misura è applicabile in tutti gli Stati membri e la registrazione scade dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione delle importazioni di pneumatici cinesi per autobus o autocarri

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nel contesto dell’esecuzione delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 4 maggio 2022, che hanno annullato, per alcune imprese esportatrici, i regolamenti antidumping e compensativi del 2018.

Contesto processuale e ragioni della riapertura

La Commissione richiama l’articolo 266 TFUE e la giurisprudenza unionale secondo cui, dopo l’annullamento di un atto conclusivo di una procedura amministrativa, l’istituzione deve sostituire l’atto annullato con un nuovo atto che elimini l’illegittimità riscontrata. Poiché il vizio non è stato individuato nella fase di apertura dell’inchiesta ma nella fase istruttoria, la Commissione afferma di poter riprendere il procedimento dal punto in cui si è verificata l’irregolarità, riaprendo le inchieste antidumping e antisovvenzioni limitatamente alle società interessate dalle sentenze.

Le sentenze del Tribunale hanno censurato, in particolare, il metodo di calcolo del margine di undercutting, ritenuto non equo per effetto dell’adeguamento del prezzo all’esportazione, nonché carenze nell’esame obiettivo del pregiudizio e violazioni dei diritti di difesa in relazione alla divulgazione e all’uso dei dati microeconomici. Tali errori hanno inciso sulle conclusioni relative a pregiudizio, causalità e margini di pregiudizio.

Base giuridica e funzione della registrazione

La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. Secondo la Commissione, essa non serve a introdurre retroattivamente nuove misure, ma a preservare l’efficacia del sistema di difesa commerciale e a consentire, se del caso, la riscossione futura dei dazi nella misura corretta dopo la riapertura delle inchieste.

Il testo chiarisce che, nel contesto dell’esecuzione delle sentenze, non si applicano le condizioni previste per la registrazione pre-provvedimento di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. La registrazione è invece finalizzata a evitare interruzioni indebite tra la data di entrata in vigore dei regolamenti annullati e l’eventuale reintroduzione dei dazi corretti.

Ambito oggettivo e soggettivo della misura

L’articolo 1 impone alle autorità doganali di registrare le importazioni dei pneumatici interessati, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00, TARIC 4012120010, originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società elencate:

  • nell’allegato I, per il profilo antidumping;
  • nell’allegato II, per il profilo antisovvenzioni.

Gli allegati riportano gli elenchi nominativi dei produttori esportatori interessati dall’annullamento, con i rispettivi codici addizionali TARIC. Il testo segnala espressamente che, per Zhongce Rubber Group Co., Ltd., la registrazione riguarda solo l’obbligazione connessa al dazio compensativo annullato, mentre il dazio antidumping resta dovuto in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento antidumping nei suoi confronti.

Effetti della registrazione e limiti temporali

La registrazione scade automaticamente dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Nel periodo intermedio tra la riapertura delle inchieste e la pubblicazione dei nuovi risultati, i dazi eventualmente riscossi non possono eccedere le aliquote stabilite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 e (UE) 2018/1690.

La Commissione richiama inoltre le autorità doganali nazionali a non decidere sulle domande di rimborso e sgravio dei dazi antidumping e/o compensativi annullati prima della pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione che reintroduca le misure. In altri termini, i rimborsi restano sospesi fino all’esito del riesame.

Decorrenza e efficacia nell’ordinamento dell’Unione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La misura opera quindi immediatamente sul piano doganale, imponendo la registrazione delle importazioni interessate per il periodo previsto.

Disposizioni principali

Contesto: annullamento dei dazi del 2018 e riapertura delle inchieste

Il regolamento prende le mosse dalle sentenze del 4 maggio 2022 nelle cause riunite T-30/19 e T-72/19, con le quali il Tribunale ha annullato, per le società interessate elencate negli allegati, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 (dazio antidumping definitivo) e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 (dazi compensativi definitivi). La Commissione riapre le inchieste nel punto in cui è stata rilevata l’irregolarità, richiamando l’articolo 266 TFUE e la giurisprudenza secondo cui la procedura può essere ripresa dal punto esatto in cui si è verificata l’illegittimità.

Motivo e base giuridica della registrazione

La registrazione è adottata sulla base dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione ritiene che la registrazione serva a salvaguardare l’efficacia delle misure antidumping e compensative e a consentire, se giustificato dall’esito della riapertura, la riscossione dei dazi nella misura corretta a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti annullati.

Oggetto della registrazione e soggetti interessati

Le autorità doganali devono registrare le importazioni dei pneumatici descritti, originari della Repubblica popolare cinese e prodotti dalle società indicate negli allegati I e II. Gli allegati contengono gli elenchi nominativi dei produttori esportatori interessati dall’annullamento rispettivamente del regolamento antidumping e di quello antisovvenzioni, con i relativi codici addizionali TARIC.

Durata della registrazione

La registrazione ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1175.

Limiti alla riscossione dei dazi nel periodo intermedio

Per il periodo compreso tra la riapertura delle inchieste e la data di entrata in vigore dei risultati del riesame, le aliquote dei dazi antidumping e compensativi eventualmente riscossi non possono superare quelle fissate dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1579 e (UE) 2018/1690. Il testo precisa inoltre che, qualora la registrazione sia seguita dalla reintroduzione delle misure, i dazi potranno essere riscossi anche per il periodo di svolgimento delle inchieste, nei limiti indicati.

Gestione delle domande di rimborso e sgravio

Le autorità doganali nazionali devono attendere la pubblicazione del pertinente regolamento di esecuzione della Commissione che reintroduce i dazi prima di decidere su eventuali domande di rimborso o sgravio dei dazi antidumping e/o compensativi relativi alle importazioni delle società elencate negli allegati I e II.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingantisovvenzionidazi doganalidiritto doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.