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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1177

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 introducendo e aggiornando, nei modelli della scheda informativa e del certificato di conformità in formato cartaceo, le voci relative ad alcuni sistemi di sicurezza, e adeguando il sistema di numerazione dei certificati di omologazione del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro documentale dell’omologazione UE previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, per adeguarlo alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2019/2144 e dai relativi atti applicativi. In particolare, introduce o aggiorna nei modelli di scheda informativa e di certificato di conformità cartaceo le voci relative a numerosi sistemi avanzati di sicurezza, alla cibersicurezza, agli aggiornamenti software, al registratore di dati di evento e al sistema di guida automatizzata. Inoltre, modifica il sistema di numerazione dei certificati di omologazione e aggiorna il marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti.

Modifica i modelli documentali del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 per aggiornare scheda informativa, certificato di conformità cartaceo, numerazione dei certificati di omologazione e riferimenti ai nuovi sistemi di sicurezza dei veicoli.

Ambito di applicazione

Si applica ai procedimenti di omologazione UE e alla documentazione amministrativa relativa a veicoli a motore, loro rimorchi, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti disciplinati dal regolamento (UE) 2018/858. Incide sui modelli contenuti negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, con effetti per autorità di omologazione, autorità di vigilanza del mercato, autorità di immatricolazione e costruttori negli Stati membri. L’allegato V si applica dal 1° gennaio 2024; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È atto rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1177 della Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/683, che disciplina la documentazione standardizzata per l’omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. La finalità è allineare i modelli documentali alle nuove prescrizioni in materia di sicurezza generale dei veicoli introdotte dal regolamento (UE) 2019/2144 e dagli atti normativi di esecuzione e integrazione adottati in attuazione di tale disciplina.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che l’aggiornamento riguarda tanto la scheda informativa quanto i certificati di conformità in formato cartaceo, oltre al sistema di numerazione dei certificati di omologazione e al modello del marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti. La Commissione evidenzia inoltre la necessità di riportare nel certificato di conformità l’indicazione dei sistemi avanzati di sicurezza presenti sul veicolo, in coerenza con gli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/2144.

Modifiche agli allegati del regolamento (UE) 2020/683

L’articolo 1 prevede la modifica degli allegati I, II, IV, V e VIII del regolamento (UE) 2020/683. Gli interventi sono ampi e puntuali: molte note esplicative sono aggiornate per riallineare i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/535, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/646, al regolamento delegato (UE) 2021/1243, al regolamento delegato (UE) 2022/545 e a vari regolamenti ONU UNECE, tra cui il regolamento n. 13, n. 13-H e n. 160.

Sono inoltre inserite o riformulate numerose voci della scheda informativa e del certificato, tra cui:

  • massa dei dispositivi opzionali;
  • informazioni sul valore dichiarato dal costruttore;
  • elementi relativi al passo, alla spaziatura degli assi, al raggio di curvatura posteriore e al rapporto potenza/massa;
  • numero del o dei certificati di omologazione;
  • informazioni su parafanghi, sistemi antispruzzi, targhette regolamentari e VIN;
  • interfaccia di installazione per dispositivi di tipo alcolock;
  • requisiti e descrizioni per ISA, DDAW, ADDW, BSIS, EDR, DAM e ADS;
  • indicazioni su cibersicurezza e aggiornamenti software.

Sistemi di sicurezza e tecnologie introdotte o richiamate

Il regolamento aggiorna i modelli documentali per includere diversi sistemi avanzati di sicurezza. Tra quelli espressamente menzionati figurano:

  • TPMS, sistema di controllo della pressione degli pneumatici;
  • ELKS, sistema di emergenza di mantenimento della corsia;
  • LDWS, sistema di avviso di deviazione dalla corsia;
  • CDCF, funzione correttiva di controllo della direzione;
  • AEBS, dispositivo avanzato di frenata d’emergenza;
  • AIF, interfaccia di installazione per dispositivi alcolock;
  • ISA, sistema di adattamento intelligente della velocità, con funzioni SLIF, SLWF e SCF;
  • DDAW, sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente;
  • ADDW, sistema avanzato di avviso della distrazione del conducente;
  • BSIS, sistema di monitoraggio degli angoli morti;
  • DAM, sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente;
  • EDR, registratore di dati di evento;
  • ADS, sistema di guida automatizzata.

Per molti di questi sistemi, i modelli prevedono l’indicazione della presenza, una descrizione tecnica dettagliata, eventuali disegni o fotografie, informazioni sul numero di omologazione quando il sistema sia omologato come entità tecnica indipendente, e riferimenti alla conformità a specifici regolamenti tecnici o UNECE.

Cibersicurezza e aggiornamenti software

Una parte significativa delle modifiche riguarda la cibersicurezza e gli aggiornamenti software. Nei modelli sono introdotti campi per descrivere:

  • le caratteristiche costruttive generali rilevanti per la cibersicurezza;
  • la rappresentazione schematica del veicolo;
  • il numero del certificato di conformità del sistema di gestione della cibersicurezza;
  • la valutazione del rischio, le misure di attenuazione e la protezione degli ambienti dedicati a software, servizi, applicazioni o dati post-vendita;
  • le prove utilizzate per verificare la cibersicurezza e la supply chain.

Per gli aggiornamenti software, inclusi gli aggiornamenti over-the-air, sono richiesti documenti attestanti che il processo sia eseguito in modo sicuro, che gli RxSWIN siano protetti da manipolazioni non autorizzate e che gli utenti siano informati prima e dopo l’esecuzione dell’aggiornamento. Nei modelli per il sistema ADS sono inoltre previsti rinvii ai numeri di omologazione e ai certificati di conformità per la cibersicurezza e per gli aggiornamenti software.

Sistema di guida automatizzata e manuale operativo

Il regolamento inserisce nel modello della scheda informativa una sezione articolata sul sistema di guida automatizzata (ADS). Questa include:

  • descrizione generale del sistema e del suo ambito di impiego/condizioni limite;
  • funzioni principali, architettura funzionale e componenti (centraline, sensori, attuatori, mappe, hardware);
  • configurazione, interconnessioni e specifiche in condizioni normali e di emergenza;
  • criteri di accettazione e dimostrazione della conformità;
  • principi di sicurezza, gestione dei guasti, strategia di ripiego e condizioni per la richiesta di intervento all’operatore di bordo o remoto;
  • interazione uomo-macchina con occupanti, operatore di bordo e operatore da remoto;
  • verifiche e convalide del costruttore sul rispetto dei requisiti di sicurezza e non irragionevolezza del rischio.

È inoltre previsto un manuale operativo da allegare alla scheda informativa, contenente la descrizione funzionale dell’ADS, il ruolo degli operatori, le misure tecniche e operative per l’uso in sicurezza, le restrizioni ambientali e operative, le istruzioni in caso di guasti o richieste del sistema e i mezzi per consentire le ispezioni tecniche periodiche.

Numerazione dei certificati e marchio di omologazione

L’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683 è modificato per chiarire il sistema di numerazione dei certificati di omologazione. In particolare, il numero del regolamento della Commissione adottato a norma del regolamento (UE) 2019/2144 deve essere inserito secondo le regole indicate, con indicazione del numero romano dell’allegato quando il regolamento di base contiene allegati distinti per ambiti diversi. Sono anche aggiornati gli esempi di certificato per i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/646.

L’allegato V, relativo al marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti, è aggiornato nel riferimento alle omologazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 sulla base dei regolamenti ONU richiamati dal diritto UE.

Certificato di conformità cartaceo e sistemi elencati per categoria di veicolo

Nell’appendice dell’allegato VIII sono aggiunte nuove voci, distinte per categorie di veicoli completi/completati e veicoli incompleti. Le categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 e O3/O4 ricevono campi dedicati alla presenza di specifici sistemi avanzati. In particolare, vengono introdotte indicazioni come:

  • TPMS;
  • ELKS;
  • AEBS;
  • ESS;
  • AIF;
  • ISA;
  • DDAW;
  • ADDW;
  • BSIS;
  • EDR;
  • DAM;
  • ADS;
  • eCall;
  • Platooning.

Per le categorie interessate sono inoltre previsti campi relativi alla certificazione in conformità con il regolamento ONU n. 155 e con il regolamento ONU n. 156, mentre per le categorie O3 e O4 l’indicazione dei sistemi è più limitata e include TPMS.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’allegato V si applica solo a decorrere dal 1° gennaio 2024, per concedere alle autorità competenti e ai costruttori il tempo necessario ad adeguare i rispettivi sistemi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, IV, V e VIII del regolamento (UE) 2020/683 secondo gli allegati del nuovo regolamento, con interventi sia sui modelli della scheda informativa sia sui certificati di conformità e sul marchio di omologazione.

Aggiornamento dei modelli della scheda informativa

Negli allegati I e II sono aggiornate numerose note esplicative e inserite nuove voci relative a sistemi di sicurezza e requisiti tecnici: TPMS, ELKS, LDWS, CDCF, AEBS, AIF, ISA, DDAW, ADDW, BSIS, cibersicurezza, aggiornamenti software, EDR e ADS. Sono inoltre aggiornati riferimenti a regolamenti UNECE e a regolamenti UE collegati.

Adeguamento della numerazione dei certificati di omologazione

L’allegato IV del regolamento (UE) 2020/683 è modificato per tenere conto del regolamento (UE) 2019/2144 e degli atti adottati in sua esecuzione, precisando come debba essere costruito il numero del certificato, anche quando le prescrizioni derivano da regolamenti ONU richiamati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858.

Aggiornamento del marchio di omologazione UE per componenti ed entità tecniche indipendenti

L’allegato V del regolamento (UE) 2020/683 è aggiornato nel riferimento alle omologazioni UE rilasciate a norma del regolamento (UE) 2019/2144 in base ai regolamenti ONU applicabili.

Nuove voci nel certificato di conformità cartaceo

Nell’allegato VIII sono inserite nuove voci da riportare nel certificato di conformità, in funzione della categoria del veicolo, per indicare la presenza di sistemi avanzati e la conformità a regolamenti ONU 155 e 156. Per varie categorie sono richiamati sistemi quali TPMS, AEBS, ISA, DDAW, ADDW, BSIS, EDR, DAM, ADS, eCall e Platooning.

Decorrenza differita dell’allegato V

Per consentire ad autorità e costruttori di adeguare i sistemi informatici e amministrativi, l’allegato V si applica solo dal 1° gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicolivigilanza del mercatosicurezza stradalecertificazione e documentazione amministrativacibersicurezza dei veicoli

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