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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1166

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 della Commissione del 6 luglio 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo di Cipro esercita un controllo effettivo

Normativa europea32022R1166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1480/2004 sostituendo i riferimenti alla direttiva 2000/29/CE con quelli del più recente quadro fitosanitario dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Vengono anche aggiornati i riferimenti relativi ai passaporti delle piante. La disciplina mantiene il sistema di ispezioni, relazioni fitosanitarie e sigilli per le merci che attraversano la linea di separazione a Cipro, precisando i controlli da effettuare contro organismi nocivi da quarantena e altri organismi regolamentati.

Modifica delle regole fitosanitarie applicabili alle merci provenienti dalle zone di Cipro non controllate dal governo della Repubblica di Cipro e introdotte nelle zone sotto controllo effettivo, con aggiornamento dei riferimenti normativi al nuovo quadro UE sulle piante.

Ambito di applicazione

Si applica alle merci costituite da piante, prodotti vegetali e altri oggetti che provengono dalle zone sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo e che sono introdotti nelle zone su cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Incide sugli operatori coinvolti nella produzione, raccolta, commercializzazione e trasporto di tali merci, nonché sugli esperti indipendenti fitosanitari nominati dalla Commissione e sulle competenti autorità cipriote al momento dell’arrivo. Sono esclusi, quanto alla redazione del rapporto fitosanitario, le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione, per i quali non si redigono rapporti di ispezione fitosanitaria.

Modifica del regolamento (CE) n. 1480/2004 sulle merci provenienti dalle zone di Cipro non controllate dal governo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1166 aggiorna il regime fitosanitario applicabile alle merci che attraversano la linea di separazione a Cipro dalle zone non controllate dal governo della Repubblica di Cipro verso le zone sotto controllo effettivo. La modifica si rende necessaria, in particolare, perché la direttiva 2000/29/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 e sostituita dal nuovo quadro armonizzato dell’Unione in materia di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1480/2004 prevedeva ispezioni e relazioni fitosanitarie per determinate merci agricole e vegetali, con rinvii alla direttiva 2000/29/CE. Poiché il sistema unionale è stato riformato dal regolamento (UE) 2016/2031 e dalle sue misure di esecuzione, la Commissione interviene per riallineare il testo alle nuove norme, in particolare al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti ai passaporti delle piante, per rendere coerente la disciplina applicabile al transito e all’introduzione delle merci.

Ambito materiale e soggetti coinvolti

La disciplina riguarda le merci costituite da piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli allegati pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Gli adempimenti sono attribuiti agli esperti indipendenti nel settore fitosanitario nominati dalla Commissione, impiegati nell’ambito TAIEX e operanti in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota, nonché alle autorità competenti delle zone sotto controllo effettivo della Repubblica di Cipro al momento dell’arrivo della spedizione.

Controlli fitosanitari da effettuare

Gli esperti devono ispezionare le merci elencate nell’allegato XI, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 allo stadio della produzione, della raccolta e della commercializzazione. I controlli devono verificare:

  • l’assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072;
  • la conformità alle soglie per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato IV;
  • la conformità alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di cui all’allegato VII;
  • la conformità alle misure specifiche per prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto di cui all’allegato V.

Se del caso, sono ispezionate anche le merci elencate nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per verificare l’assenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette elencati nell’allegato III.

Regime speciale per le patate

Per le patate è previsto un controllo specifico: gli esperti devono accertare che le patate trasportate siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno Stato membro oppure da tuberi-seme certificati in un altro Stato dal quale non sia vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione ai sensi dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Rapporto di ispezione, allegazione al documento di accompagnamento e sigillatura

Quando la spedizione risulta conforme, gli esperti redigono un rapporto delle loro constatazioni, completo e firmato da almeno uno di essi, usando il modello dell’allegato III del regolamento. Il rapporto deve essere allegato come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004.

Gli esperti sigillano poi i camion o gli altri mezzi di trasporto in modo da impedire l’apertura della spedizione fino al superamento della linea. Il trasporto attraverso la linea è consentito solo se sono state rispettate le condizioni relative al rapporto e al suo allegato al documento di accompagnamento.

Esclusione della relazione per le piante destinate alla piantagione

Il regolamento precisa che non devono essere redatti rapporti di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, inclusi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione.

Controlli all’arrivo nelle zone controllate e passaporto fitosanitario

All’arrivo nelle zone in cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione è sottoposta all’esame delle autorità competenti. Se necessario, il rapporto di ispezione fitosanitaria può essere sostituito da un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Aggiornamento del modello allegato III

È modificato anche il modello contenuto nell’allegato III, punto 10, con la sostituzione dei trattini relativi:

  • alla dichiarazione che le merci sono esenti dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e, se del caso, per le zone protette;
  • alla conformità alle soglie per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena;
  • per le patate, alla provenienza da tuberi-seme certificati secondo le condizioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti normativi

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1480/2004 è sostituito per adeguarlo al nuovo quadro fitosanitario dell’Unione. I riferimenti alla direttiva 2000/29/CE sono sostituiti dai riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e sono aggiornati anche i richiami alle disposizioni sui passaporti delle piante previste dal regolamento (UE) 2016/2031.

Ispezioni fitosanitarie sulle merci in transito

Gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, operanti nell’ambito TAIEX e in coordinamento con la Camera di commercio turco-cipriota, devono ispezionare tutte le merci elencate nell’allegato XI, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I controlli riguardano l’assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, il rispetto delle soglie per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena, la conformità alle prescrizioni per l’introduzione nell’Unione e alle misure specifiche per le piante da impianto. Se del caso, sono ispezionate anche le merci elencate nell’allegato XII per verificare l’assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.

Regole specifiche per le patate

Nel caso delle patate, gli esperti devono verificare che le patate della spedizione siano state coltivate direttamente da tuberi-seme certificati in uno Stato membro oppure da tuberi-seme certificati in un altro Stato da cui non è vietata l’introduzione nell’Unione di patate destinate alla piantagione ai sensi dell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Rapporto di ispezione e documento di accompagnamento

Se la spedizione risulta conforme, gli esperti redigono un rapporto di constatazione completo e firmato da almeno uno di essi, utilizzando il modello di cui all’allegato III del regolamento, e lo allegano come supplemento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004. Non viene redatto alcun rapporto di ispezione fitosanitaria per le piante destinate alla piantagione, compresi i tuberi di Solanum tuberosum L. destinati alla piantagione.

Sigillatura e attraversamento della linea

Gli esperti sigillano i camion o gli altri mezzi di trasporto in modo da impedire l’apertura della spedizione fino all’avvenuto attraversamento della linea. La merce può essere trasportata attraverso la linea solo se sono soddisfatte le condizioni relative al rapporto di ispezione e al suo allegato al documento di accompagnamento.

Controlli all’arrivo nelle zone controllate

All’arrivo nelle zone sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo, la spedizione è esaminata dalle autorità competenti. Se del caso, il rapporto di ispezione fitosanitaria può essere sostituito da un passaporto fitosanitario ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Aggiornamento del modello di relazione

Al punto 10 del modello di cui all’allegato III sono sostituiti i trattini relativi alla dichiarazione di esenzione dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e, se del caso, per le zone protette, nonché alla conformità alle soglie sugli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e, per le patate, alla provenienza da tuberi-seme certificati secondo le condizioni indicate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacontrolli alle frontiere internemercato interno

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