Regolamento (UE) 2022/1174
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione del 7 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro attuativo della sicurezza aerea dell’Unione, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Le modifiche mirano a chiarire e armonizzare numerose disposizioni operative, con interventi su controlli di sicurezza, formazione, tracciabilità documentale, requisiti per operatori della filiera cargo e disciplina delle squadre EDD. Alcune disposizioni sono rinviate al 1o gennaio 2023 per consentire l’adeguamento alla nuova formazione e ai nuovi requisiti di controllo dei precedenti.
Modifica puntuale del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sulle disposizioni dettagliate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e soggetti della filiera della sicurezza aerea disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998: aeroporti, vettori aerei, agenti regolamentati, mittenti conosciuti, fornitori conosciuti, operatori aeroportuali, personale addetto ai controlli di sicurezza, equipaggi di condotta e di cabina che attuano misure di sicurezza in volo, nonché squadre EDD e autorità competenti degli Stati membri. L’ambito materiale riguarda, in particolare, sicurezza aeroportuale, ispezione dell’aeromobile, trasporto di armi da fuoco nel bagaglio da stiva, merci e posta aeree, provviste di bordo, forniture per l’aeroporto, controllo dei precedenti personali, formazione del personale e standard tecnici per le attrezzature di rilevamento. È territorialmente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE; alcune modifiche si applicano dal 1o luglio 2022, mentre altre dal 1o gennaio 2023 e, per i WTMD installati successivamente, dal 1o luglio 2023.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1174 della Commissione
Il regolamento interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998, che contiene le disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. La Commissione motiva l’intervento con l’esperienza applicativa maturata, con l’esigenza di chiarire e armonizzare alcune regole e con l’aggiornamento del quadro delle minacce, delle tecnologie e delle operazioni aeroportuali.
Ambito e finalità delle modifiche
Le modifiche incidono su diversi segmenti della filiera della sicurezza aerea: aeroporti, vettori aerei, agenti regolamentati, mittenti e fornitori conosciuti, operatori aeroportuali, personale di sicurezza, equipaggi di condotta e di cabina, nonché squadre EDD. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la certezza del diritto, standardizzare l’interpretazione delle norme comuni e garantire una migliore attuazione delle misure di sicurezza aerea.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale è l’applicazione dal 1o luglio 2022, ma due previsioni sono differite: i punti 32) e 38) dell’allegato si applicano dal 1o gennaio 2023. Inoltre, per consentire la formazione degli equipaggi di condotta e di cabina interessati dalle misure di sicurezza in volo, l’applicazione del nuovo punto 11.2.3.11 è rinviata al 1o gennaio 2023.
Sicurezza aeroportuale e ispezione dell’aeromobile
In materia di sicurezza aeroportuale, il regolamento chiarisce che le persone che effettuano un’ispezione di sicurezza in aree diverse da quelle destinate allo sbarco di passeggeri non sottoposti a screening devono essere formate secondo specifici punti del capitolo 11. Vengono inoltre disciplinate le esenzioni per i veicoli ispezionati che lasciano temporaneamente le parti critiche: al rientro possono essere esentati da nuova ispezione solo se sono rimasti sotto costante osservazione da parte di personale autorizzato in misura sufficiente a escludere ragionevolmente l’introduzione di articoli proibiti.
Il regolamento introduce anche una nuova procedura per bagagli non identificati e oggetti sospetti, imponendo l’adozione di procedure fondate su una valutazione del rischio effettuata o approvata dalle autorità nazionali competenti. Quanto all’ispezione di sicurezza dell’aeromobile, viene chiarito che essa non può iniziare prima che l’aeromobile abbia raggiunto la sua posizione finale di sosta. Le informazioni essenziali sull’ispezione di sicurezza devono essere registrate e conservate in luogo diverso dall’aeromobile per 24 ore o per la durata del volo se superiore, includendo numero del volo, origine del volo precedente, data e ora di completamento, nome e firma del responsabile; la registrazione può essere elettronica.
Trasporto di armi da fuoco e misure connesse
Per il bagaglio da stiva contenente armi da fuoco, il vettore aereo deve garantire che il trasporto sia consentito solo dopo che una persona autorizzata e qualificata abbia verificato che le armi non siano cariche. Le armi da fuoco devono essere stivate in un luogo non accessibile a nessuno durante il volo.
Merci e posta aeree: controlli, status e trasporto
La disciplina delle merci e della posta aeree è oggetto di numerose modifiche. L’agente regolamentato che riceve una spedizione deve accertare se il soggetto mittente sia un agente regolamentato, un mittente conosciuto o nessuno dei due. Se una spedizione viene rifiutata per motivi di alto rischio, essa e la documentazione di accompagnamento devono essere contrassegnate come merci e posta ad alto rischio prima della restituzione al rappresentante del soggetto mittente; la spedizione non può essere caricata su un aeromobile salvo che venga trattata da un altro agente regolamentato secondo il punto 6.7.
Quanto alle attestazioni documentali, la dichiarazione firmata relativa a un sito deve indicarne chiaramente l’ubicazione ed essere conservata dall’autorità competente interessata o, a seconda dei casi, dall’agente regolamentato o dal mittente conosciuto. Per lo status di sicurezza della spedizione viene precisato l’uso delle diciture "SPX" e "SHR". In tema di formazione, il personale con accesso non controllato a merce o posta aerea identificabile come tale e il personale che effettua controlli di sicurezza devono essere selezionati in conformità al capitolo 11 e formati secondo il punto 11.2.3.9; le persone formate ai sensi del punto 11.2.7 devono adeguare le proprie competenze entro il 1o gennaio 2023.
Il punto 6.5 sui trasportatori approvati viene sostanzialmente svuotato con la formula "Nessuna disposizione nel presente regolamento". Per il trasporto di spedizioni già sottoposte ai controlli di sicurezza, vengono poi definiti requisiti dettagliati di protezione contro interferenze non autorizzate: confezionamento o sigillatura, protezione del compartimento di carico del veicolo, e disciplina della dichiarazione del trasportatore o della prova di abilitazione/approvazione da parte dell’autorità competente. Sono inoltre richiamate disposizioni supplementari della decisione di esecuzione C(2015) 8005 per i controlli di merci e posta provenienti da un paese terzo.
Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto
Il regolamento rafforza la disciplina delle provviste di bordo e delle forniture per l’aeroporto. In entrambi i casi è previsto lo screening prima dell’ingresso in area sterile, salvo specifiche eccezioni. Le dichiarazioni di impegno dei fornitori conosciuti devono indicare chiaramente l’ubicazione del sito o dei siti interessati ed essere firmate dal rappresentante legale.
Per i fornitori conosciuti di forniture per l’aeroporto, la designazione avviene sulla base della convalida della pertinenza e completezza del programma di sicurezza e della sua attuazione senza carenze. L’autorità competente può chiedere all’operatore aeroportuale di inserire i dati del fornitore nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica entro il giorno lavorativo successivo; a ciascun sito deve essere assegnato un codice alfanumerico identificativo unico. L’accesso delle forniture alle aree sterili è consentito solo dopo verifica dello status del fornitore, mediante la banca dati o un meccanismo alternativo equivalente. Se il fornitore conosciuto non soddisfa più i requisiti, lo status deve essere ritirato immediatamente.
Sono inoltre rafforzati gli obblighi formativi: chi ha accesso alle provviste di bordo o alle forniture per l’aeroporto deve ricevere una formazione generale di sensibilizzazione alla sicurezza prima dell’accesso; chi effettua screening deve ricevere la formazione specifica prevista, mentre chi effettua altri controlli di sicurezza deve essere formato ai punti 11.2.3.10. Analoghi aggiornamenti sono apportati alle appendici 8-B e 9-A.
Controlli dei precedenti personali e formazione sulla sicurezza
Il nuovo testo dell’articolo 11.1.1 amplia le categorie di personale che devono aver superato un controllo rafforzato dei precedenti personali: persone che effettuano o fanno effettuare screening, controlli dell’accesso o altri controlli in area sterile; security manager; istruttori del capitolo 11.5; validatori della sicurezza aerea UE del capitolo 11.6. Per i security manager l’obbligo si applica dal 1o gennaio 2023; fino a tale data è sufficiente, in base alla disciplina transitoria, un controllo rafforzato o standard secondo il punto 1.2.3.1 o secondo le norme nazionali applicabili.
Viene inoltre stabilito che il controllo rafforzato dei precedenti personali deve essere completato integralmente prima che la persona possa seguire la formazione di cui ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5.
Nuova formazione per gli equipaggi di condotta e di cabina
È introdotto il nuovo punto 11.2.3.11, dedicato ai membri dell’equipaggio di condotta e di cabina che mettono in atto misure per la sicurezza in volo. La formazione deve coprire, tra l’altro:
- conoscenza di atti di interferenza illecita e terrorismo già commessi e dei rischi attuali;
- consapevolezza degli obblighi legali e della cultura della sicurezza, comprese minacce interne e radicalizzazione;
- obiettivi, organizzazione, obblighi e responsabilità della sicurezza aerea;
- protezione dell’aeromobile e prevenzione dell’accesso non autorizzato;
- procedure di sigillatura, individuazione di articoli proibiti e loro occultamento;
- ispezione di sicurezza dell’aeromobile a livello sufficiente per individuare articoli proibiti occultati;
- configurazione dei tipi di aeromobili utilizzati;
- protezione della cabina di pilotaggio durante il volo;
- procedure relative ai passeggeri potenzialmente pericolosi e alle persone autorizzate a portare armi da fuoco;
- procedure di comunicazione e risposta a incidenti ed emergenze di sicurezza a bordo.
Attrezzature di sicurezza, WTMD e marchio UE
Il regolamento modifica la disciplina delle attrezzature di sicurezza approvate dalla Commissione, precisando che il marchio UE deve essere apposto dai fabbricanti e risultare visibile su un lato dell’attrezzatura o sulla sua schermata. Per i WTMD viene specificato che esistono quattro standard e che i requisiti dettagliati sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005. È inoltre previsto che tutti i WTMD installati a partire dal 1o luglio 2023 siano conformi allo standard 1.1 o allo standard 2.1. Altre disposizioni tecniche sono soppresse, a conferma di un riassetto della disciplina tecnica delle apparecchiature.
Cani antiesplosivo (EDD)
La disciplina delle squadre EDD è aggiornata in modo significativo. Ogni squadra deve essere approvata dall’autorità competente, o per conto di questa, secondo le appendici 12-E e 12-F della decisione di esecuzione C(2015) 8005. È ammesso l’invio e l’impiego di squadre addestrate e/o approvate da un’altra autorità competente di uno Stato membro solo se esiste un accordo formale che ripartisca ruoli e responsabilità per garantire il rispetto del capitolo 12.9; in mancanza di tale accordo, la piena responsabilità resta all’autorità competente dello Stato membro in cui la squadra è inviata e impiegata.
Il contenuto dei corsi di addestramento deve essere specificato o approvato dall’autorità competente; la formazione teorica del conduttore deve includere anche le disposizioni del capitolo 11.2 relative allo screening dell’area o delle aree specifiche per cui la squadra è approvata. È inoltre introdotta l’appendice 12-P, che contiene un modello di lettera d’intesa tra autorità competenti per disciplinare assistenza, ruoli, periodo di validità e firme in caso di impiego transfrontaliero di squadre EDD.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori economici e le imprese della filiera aeroportuale, il regolamento comporta un aggiornamento dei programmi di sicurezza, delle procedure di screening, della documentazione interna e dei percorsi formativi. Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese del settore, le aree più sensibili riguardano la tracciabilità documentale, la verifica degli status di agente/mittente/fornitore conosciuto, l’adeguamento dei contratti di trasporto e delle procedure di compliance, nonché il rispetto delle scadenze differite al 1o gennaio 2023 e al 1o luglio 2023.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1998
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento, che interviene su molteplici punti dell’assetto operativo della sicurezza aerea.
Entrata in vigore e decorrenza differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1o luglio 2022, ma i punti 32) e 38) dell’allegato si applicano dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Formazione del personale e controlli dei precedenti personali
Vengono rafforzati i requisiti di selezione e formazione per il personale che effettua controlli di sicurezza o ha accesso non controllato a merci/posta aerea e forniture; il punto 11.1.1 estende l’obbligo di controllo rafforzato dei precedenti personali, con applicazione per i security manager dal 1o gennaio 2023. È inoltre introdotta una nuova formazione specifica per gli equipaggi di condotta e cabina che attuano misure di sicurezza in volo.
Sicurezza di merci e posta aeree
Sono introdotti obblighi aggiuntivi per gli agenti regolamentati, inclusa la verifica dello status del soggetto da cui si riceve la spedizione, l’etichettatura delle spedizioni rifiutate per alto rischio, requisiti di protezione durante il trasporto, aggiornamenti sulla classificazione dello status di sicurezza (SPX/SHR) e la soppressione o rimodulazione di alcune disposizioni e appendici. È anche richiamata la decisione di esecuzione C(2015) 8005 per i controlli su merci e posta provenienti da paesi terzi.
Provviste di bordo e forniture per l’aeroporto
Le provviste di bordo e le forniture per l’aeroporto devono essere sottoposte a screening prima dell’ingresso in area sterile, salvo eccezioni. Sono rafforzati gli obblighi di formazione per le persone che vi hanno accesso o che effettuano controlli di sicurezza, nonché i requisiti documentali per i fornitori conosciuti, inclusa l’indicazione chiara dell’ubicazione del sito e l’uso della banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica.
Sicurezza aeroportuale e ispezione dell’aeromobile
Sono chiarite le condizioni per l’ispezione di sicurezza dell’aeromobile, incluso il divieto di iniziare l’ispezione prima che l’aeromobile abbia raggiunto la posizione finale di sosta e l’obbligo di registrare e conservare per 24 ore determinate informazioni sull’ispezione. Sono anche introdotte procedure per bagagli non identificati e oggetti sospetti basate su una valutazione del rischio.
Attrezzature di sicurezza, WTMD ed EDD
Sono precisati i requisiti di marcatura delle attrezzature di sicurezza approvate dalla Commissione, vengono indicati quattro standard per i WTMD e si stabilisce che i WTMD installati dal 1o luglio 2023 debbano essere conformi allo standard 1.1 o 2.1. La disciplina delle squadre EDD è aggiornata con regole sulla loro approvazione e sulla cooperazione tra autorità competenti, inclusa una nuova appendice 12-P.
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