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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36876/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 17/10/2022 che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero disponendo la custodia cautelare in carcere per fatti commessi il 09/03/2020 alla Casa Circondariale di Foggia. Il ricorrente deduceva: 1) l'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p. per mancata specificità dei motivi (si sarebbe trattato di mero richiamo della richiesta cautelare originaria); 2) carenza della motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione e mancata valutazione autonoma della posizione individuale del BODY rispetto alla decisione assunta cumulativamente sui diversi indagati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto lecita l'ammissibilità dell'appello del P.M. perché il GIP aveva già svolto valutazioni sui gravi indizi e l'appello si concentrava sulle esigenze cautelari; il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione "rafforzata" e ha confutato le ragioni del GIP, valorizzando elementi probatori (filmati di videosorveglianza, informative e relazioni di servizio) e la personalità del BODY (numerosi precedenti per reati violenti). È stato considerato sussistente il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e idonea la custodia in carcere. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; il provvedimento è stato trasmesso al Pubblico Ministero per l'immediata esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza di rigetto della misura cautelare; la Corte ricorda che l'appello richiede specificità dei motivi salvo il caso in cui il primo giudice non abbia compiuto alcuna valutazione sulla richiesta cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. c)

    Definisce il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione come presupposto per la misura cautelare; la Corte sottolinea che l'attualità è un giudizio prognostico fondato su modalità della condotta, personalità dell'indagato e condizioni ambientali.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nel ricorso; la Corte non ha ritenuto fondate le censure mosse al suo riferimento, trattandosi di questioni di ammissibilità e motivazione già adeguatamente trattate.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata nel ricorso; la pronuncia non nega la rilevanza delle regole sull'impugnazione ma conferma la correttezza dell'applicazione al caso concreto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile: applicazione delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.

  • art. 110, art. 112 n.1, art. 419, art. 605, art. 61 n.2 e 10 cod. pen.

    Norme penali relative ai reati ascritti (concorso, rapina/reati violenti, sequestro di persona, devastazione, circostanze aggravanti): la Corte richiama che i gravi indizi di colpevolezza emergono dalla visione dei filmati e dalle relazioni di servizio.

  • Sentenza Corte Cost. n.186/2000

    Richiamata in relazione al versamento alla Cassa delle ammende: la Corte applica il principio secondo cui la sanzione pecuniaria può essere disposta salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nell'iniziativa del ricorso.

Massime di principio

  • L'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p. deve essere specifico: è inammissibile il mero rinvio passivo alla richiesta cautelare originaria, salvo che il primo giudice non abbia valutato la domanda (in quel caso la specificità è meno stringente).
  • Quando il giudice di appello riforma una decisione di rigetto della misura cautelare fondata su diversa valutazione degli elementi acquisiti, è richiesta una motivazione "rafforzata" che confuti gli argomenti più rilevanti del primo giudice.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) si valuta prognosticamente con riferimento alle modalità del fatto, alla personalità dell'indagato (precedenti, inclinazione alla violenza) e al contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare specifiche occasioni future di recidiva.
  • La valutazione cautelare può essere svolta in termini cumulativi per indagati che hanno agito in modo unitario o con elementi comuni; non è sempre necessario ripetere pedissequamente le stesse argomentazioni per ciascun coindagato se la dinamica e gli elementi siano comuni.
  • Il fatto che l'indagato sia già detenuto non esclude automaticamente l'adozione di ulteriori misure cautelari se sussistono concrete esigenze di pericolo di reiterazione o di inidoneità di misure meno afflittive.
  • Per impugnare con successo una custodia cautelare imposta in riforma, il difensore deve contestare specificamente la valutazione delle esigenze cautelari del giudice di merito, puntando su criticità probatorie o carenze nella valutazione prognostica.

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