Sentenza n. 1207/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 242/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 860/2024 pubblicata il 16.10.2025 non appellata, passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 17.10.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente e condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza n. 242/2025 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 ottobre 2025, non appellata, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 17 ottobre 2025. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nel titolo, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti ad assegnare le somme secondo le modalità stabilite in sentenza. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l’adempimento della condanna.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto procedibile, poiché tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito è stato accolto: il titolo giudiziale non risultava eseguito e l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la spettanza né l’azionabilità della pretesa. Il TAR ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale di eseguire integralmente la sentenza entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa, detratte le somme eventualmente già corrisposte. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a provvedere entro i successivi 120 giorni. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione della condanna pecuniaria è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale richiamata consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore dei difensori dichiaratosi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese di lite possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata contro una pubblica amministrazione è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e non ha contestato la spettanza o l’azionabilità del credito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di perdurante inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, stabilendone l’attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e fissando un termine per l’esecuzione dell’incarico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →