Cassazione Penale, Sentenza n. 30423/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per estorsione contrattuale aggravata (artt. 110, 81, 629, in relazione all'art. 628, terzo comma n.3, e 416-bis.1 c.p.). I difensori hanno denunciato: 1) rifiuto illegittimo della rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), richiedendo acquisizione di dichiarazioni rese in altro procedimento e di atti di indagini difensive (teste Migliavacca e Andrea Campise/ Campisi); 2) carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti; 3) errata applicazione degli artt. 629, 628 e 416-bis.1 (aggravanti mafiose); 4) mancata considerazione del precedente giudicato cautelare favorevole (annullamento ordinanza cautelare) che, secondo la difesa, avrebbe richiesto motivazione rafforzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato che nel giudizio abbreviato d'appello la rinnovazione dell'istruttoria è ammessa solo se ritenuta "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 603, comma 3 c.p.p., e che le prove prodotte nel parallelo dibattimento non possono essere automaticamente considerate "sopravvenute" rispetto alla rinuncia al rito abbreviato. Ha inoltre affermato che le intercettazioni e altri elementi (geolocalizzazioni, presenza reiterata di soggetti legati alla cosca) erano idonei a dimostrare l'imposizione e il profitto ingiusto, nonché l'utilizzo del metodo mafioso, e che la pronuncia cautelare favorevole non vincola il giudice di merito. Di conseguenza la condanna di primo grado (5 anni e 4 mesi di reclusione e euro 5.000 di multa, pronunciata con rito abbreviato) e la conferma in appello sono state ritenute legittime; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la concorso di persone nel reato; utilizzata per definire la partecipazione in concorso degli imputati.
art. 81, secondo comma cod. pen.
Richiamato per la determinazione della pena in caso di concorso di persone.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha ritenuto sussistente l'estorsione contrattuale ove la vittima venga costretta a subire un rapporto negoziale a vantaggio dell'agente.
art. 628, terzo comma n. 3 cod. pen.
Previsione dell'aggravante per reato commesso da appartenente ad associazione mafiosa; applicata dai giudici di merito in relazione alla contiguità degli imputati con la cosca Mancuso.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante connessa al metodo mafioso e/o finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa; interpretata come presente quando l'estorsione evoca la carica intimidatoria del sodalizio e tende a riaffermarne il potere sul territorio.
art. 603 cod. proc. pen.
Regola sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: nel rito abbreviato l'ammissione di nuove prove spetta al giudice solo se assolutamente necessaria (comma 3); la rinnovazione prevista dai commi 1-2 ha limiti diversi, ma nel giudizio abbreviato prevale la regola dell'assoluta necessità.
art. 495 cod. proc. pen.
Richiamato come limite all'ammissione di prove sopravvenute (esclusione delle prove vietate o manifestamente superflue o irrilevanti) nel quadro dell'art. 603, comma 2.
art. 190 cod. proc. pen.
Principio generale sull'ammissione delle prove (esclusione di quelle vietate o manifestamente irrilevanti o superflue), richiamato per il vaglio di ammissibilità delle prove in appello.
art. 327-bis cod. proc. pen.
Norma sulle indagini difensive; la Corte ha ricordato i limiti di utilizzabilità degli atti di indagine difensiva, specialmente nel rito abbreviato e nei vari gradi di giudizio.
art. 192 cod. proc. pen.
Principio che richiede motivazione in ordine alle valutazioni indiziarie (gravi, precisi e concordanti); la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito sufficientemente logica e congrua rispetto agli indizi emersi.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione delle decisioni; il motivo di ricorso che lo invoca senza specificità stato ritenuto aspecifico e inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato dai difensori in relazione al diritto ad un giusto processo e alla motivazione; la Corte ha ritenuto insufficiente la deduzione generica e ha dichiarato il motivo inammissibile per aspecificità.
art. 442 cod. proc. pen.
Norma sul beneficio di pena nel rito abbreviato; richiamata nella disamina delle conseguenze della rinuncia al diritto alla prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali: applicata dalla Corte per carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato d'appello la rinnovazione dell'istruttoria non è un diritto della parte: il giudice può ammettere prove nuove solo se le ritiene "assolutamente necessarie" (art. 603 c.p.p., comma 3).
- Le prove acquisite in un parallelo dibattimento non sono automaticamente "sopravvenute" rispetto alla rinuncia al rito abbreviato e quindi non consentono di pretendere la rinnovazione dell'istruzione se non quando colmino una lacuna essenziale per il giudizio.
- Le risultanze cautelari favorevoli (annullamento ordinanza cautelare) non vincolano il giudice di merito: la valutazione del merito puo' utilizzare un compendio probatorio più ampio e motivare autonomamente la decisione.
- Le indagini difensive e le dichiarazioni acquisite ex art. 327-bis hanno regole di utilizzabilità specifiche; nel rito abbreviato il loro ingresso in istruttoria deve rispettare i limiti previsti dal codice e non garantisce automaticamente la rinnovazione istruttoria in appello.
- Per applicare aggravanti di matrice mafiosa (art. 628 e 416-bis.1) servono elementi che colleghino la condotta al metodo intimidatorio e/o alla finalità di agevolare il sodalizio; intercettazioni, geolocalizzazioni e presenza reiterata di soggetti riconducibili alla cosca possono costituiscono base sufficiente se la motivazione del giudice è congrua.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una "rilettura" del fatto diverso da quella del giudice di merito: il sindacato concerne la legittimità della motivazione, non la valutazione comparativa degli elementi di fatto.
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