Sentenza del 16/01/2017 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
AMMINISTRATORE DI FATTO - ONERE DELLA PROVA - È a carico dell'Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate sosteneva che la ricorrente fosse amministratrice di fatto della società, presumibilmente per aver svolto in precedenza prestazioni occasionali a favore dell'impresa, per essere stata successivamente assunta come impiegata amministrativa e per aver ricevuto dall'amministratore unico una procura temporanea durante un periodo di malattia o impedimento. La ricorrente contestava tale qualificazione, evidenziando l'assenza di deleghe di firma, di disponibilità di libretti di assegni e di poteri autonomi di gestione o direzione.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione non è stata accolta, poiché non è stata fornita la prova che la ricorrente avesse assunto in concreto la direzione esclusiva dell'impresa, con autonomia decisionale e con il potere di impartire istruzioni all'amministratore di diritto. Le precedenti prestazioni occasionali, il rapporto di lavoro subordinato con mansioni amministrative e la procura temporanea, attribuita per ragioni di salute, non sono stati ritenuti elementi sufficienti. Sarebbe stato necessario dimostrare atti di gestione o direzionali formalizzati dalla ricorrente e idonei a impegnare la società verso terzi.
Norme richiamate
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
È a carico dell'Amministrazione.
Spetta all'Agenzia delle entrate dimostrare, con elementi concreti e concordanti, l'effettivo esercizio di poteri gestori da parte della persona qualificata come amministratrice di fatto; non è sufficiente basarsi su indizi compatibili anche con un semplice rapporto di lavoro subordinato o con mansioni amministrative.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto richiede la prova dell'esercizio effettivo, continuativo e autonomo dei poteri di direzione dell'impresa, non la mera collaborazione con la società.
- Lo svolgimento di mansioni amministrative o contabili, anche rilevanti, non dimostra di per sé l'assunzione del ruolo di amministratore di fatto se mancano autonomia decisionale e poteri di rappresentanza.
- Una procura temporanea conferita per esigenze contingenti, come l'assenza o la malattia dell'amministratore, non è sufficiente senza la prova di concreti atti di gestione compiuti in nome e per conto della società.
- L'Amministrazione deve individuare e provare specifici atti o comportamenti mediante i quali il presunto amministratore abbia impegnato la società verso terzi o abbia impartito direttive all'amministratore formalmente nominato.
- In caso di contestazione, la distinzione decisiva è tra attività esecutive o di supporto amministrativo e poteri effettivi di direzione, coordinamento e decisione autonoma.
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