Sentenza n. 13918/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della determinazione dirigenziale n. rep. CA/1058/2026 del 23/04/2026 e n. prot. CA/74587/2026 del 23/04/2026, notificata il 12 maggio 2026, con cui Roma Capitale, Municipio Roma I Centro Storico — Ufficio Tecnico, Unità Disciplina Edilizia (POS.UDE 184/2024), ha ingiunto agli odierni ricorrenti, in qualità di proprietari responsabili, la demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. Lazio n. 15 del 2008, del manufatto abusivo consistente nella realizzazione di soppalco abitabile oggetto della concessione in sanatoria n. 305170 per mq 134.50 m successivamente annullata con determinazione dirigenziale QI/1161/17 del 01/09/2017; - e di ogni atto connesso ivi inclusi i verbali di accertamento, mod. B, prot. CA/5034/2025 e prot. VA/175086/24, e la comunicazione di avvio del procedimento CA/13307/25, nei limiti dell’interesse.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un soppalco abitabile abusivo, per la superficie complessiva di 134,50 mq
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ingiunzione comunale adottata ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 16 della l.r. Lazio n. 15/2008, deducendo: la violazione dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, poiché il Comune avrebbe dovuto verificare previamente l'impossibilità tecnica della demolizione senza pregiudizio per le parti legittime e applicare, se necessario, la sanzione pecuniaria sostitutiva; il difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l'affermazione sulla sicurezza della demolizione non sarebbe stata supportata da verifiche strutturali, e per la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza; l'erronea quantificazione della superficie abusiva, poiché i 134,50 mq avrebbero ricompreso sia il soppalco, di circa 91 mq, sia il distinto cambio di destinazione d'uso di un'ex soffitta. Dopo l'adozione dell'ingiunzione, i ricorrenti hanno presentato un'istanza di fiscalizzazione dell'abuso corredata da una relazione tecnica che prospettava un rischio statico derivante dalla rimozione del soppalco.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione, una volta accertata la natura abusiva dell'opera, costituisca un provvedimento vincolato e non debba contenere una preventiva motivazione sulla fattibilità tecnica della demolizione né sull'eventuale fiscalizzazione. La sanzione pecuniaria sostitutiva è una misura residuale, applicabile nella fase esecutiva quando emergano difficoltà tecniche insuperabili; spetta al privato allegare e dimostrare con elementi tecnici plausibili e documentati il pregiudizio per le parti conformi. La relazione tecnica dei ricorrenti, prodotta dopo l'adozione dell'ingiunzione, non può incidere retroattivamente sulla sua legittimità, potendo essere valutata nel distinto procedimento di fiscalizzazione. Il mancato deposito di osservazioni tecniche durante il procedimento e l'assenza di risposta all'istanza successiva non hanno inciso sul giudizio relativo all'atto impugnato. Il mancato parere della Soprintendenza non ha determinato un difetto istruttorio, poiché il Comune aveva richiesto il parere e, decorso il termine di novanta giorni, poteva procedere autonomamente. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di intervento qualificato come ristrutturazione edilizia soggetto all'art. 33. Infine, il giudice ha escluso l'errore sulla superficie, considerando soppalco e cambio di destinazione d'uso dell'ex soffitta come componenti inscindibili di un'unica trasformazione abusiva, da valutare globalmente e non atomisticamente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva si applica, in via ordinaria, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva è una misura residuale, subordinata all'impossibilità del ripristino senza pregiudizio per le parti conformi; il motivato accertamento dell'Amministrazione è necessario quando si valuta tale opzione, non come presupposto indefettibile dell'ordine di demolizione.
art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Decorso il termine di novanta giorni dalla richiesta senza il parere della Soprintendenza, il dirigente competente può procedere autonomamente.
art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001
Esprime la regola generale della priorità della repressione mediante ripristino dell'ordinato assetto del territorio.
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Il meccanismo dell'acquisizione gratuita richiamato dai ricorrenti non è pertinente alla fattispecie qualificata e sanzionata ai sensi dell'art. 33.
art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008
Costituisce, insieme all'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, la disciplina regionale applicata all'intervento abusivo; il comma 5 richiama il regime del parere della Soprintendenza.
art. 3 l. n. 241/1990
Non impone, nell'ordine vincolato di demolizione, una motivazione preventiva sulla possibile fiscalizzazione quando l'abuso sia stato accertato.
art. 7 l. n. 241/1990
Il Comune aveva regolarmente comunicato l'avvio del procedimento repressivo; i ricorrenti non avevano presentato in quella sede osservazioni o documentazione tecnica sulle criticità strutturali.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il richiamo ai doveri di correttezza dell'amministrazione non conduce all'annullamento, non essendo stata dimostrata una carenza istruttoria rilevante ai fini dell'ordine di demolizione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio cautelare.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese processuali secondo il principio di soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna alle spese a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione adottato dopo l'accertamento di un abuso edilizio ha natura vincolata e, ai fini della sua legittimità, non richiede una preventiva motivazione sulla possibilità tecnica di demolire senza pregiudicare le parti conformi dell'immobile né sull'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva.
- La fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 costituisce una misura residuale ed eccezionale, valutabile nella fase esecutiva quando siano prospettate e adeguatamente documentate difficoltà tecniche insuperabili; l'onere di allegare e dimostrare tali circostanze grava sull'interessato.
- La legittimità dell'ordine di demolizione deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; documenti e relazioni tecniche formati successivamente, nell'ambito di un autonomo procedimento di fiscalizzazione, non possono incidere retroattivamente sulla validità dell'ingiunzione.
- Quando la Soprintendenza non esprima il parere richiesto entro il termine di novanta giorni, il Comune può procedere autonomamente, purché la richiesta del parere sia stata regolarmente effettuata; il silenzio dell'organo statale non paralizza il procedimento repressivo.
- La qualificazione dell'abuso edilizio deve essere effettuata in modo globale e non atomistico: opere materialmente collegate, come un soppalco e il contestuale mutamento di destinazione d'uso, non possono essere artificialmente scisse per ridurre l'ambito dell'ordine demolitorio.
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