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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39696/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello del 07/07/2023, articolato in sei motivi: 1) censura della esclusione della scriminante della legittima difesa (mancanza di motivazione, contraddittorieta', illogicita'); 2) censura sull'esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa; 3) affine mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale anziche' omicidio doloso; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione; 5) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; 6) violazioni nella determinazione della pena (determinazione della pena base per l'omicidio in 16 anni, quantificazione degli aumenti per il reato in materia di stupefacenti, omissione della riduzione per il rito abbreviato). Il fatto di causa: il 11/10/2021 Hiani avrebbe colpito con un coltello Abdul Mobarik Zanre cagionandone la morte; a carico dell'imputato anche furti, detenzione ai fini di spaccio e false dichiarazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; tutte le censure della difesa sono state ritenute infondate. In particolare: la Corte ha confermato l'esclusione della legittima difesa e della legittima difesa putativa per mancanza di imminenza del pericolo al momento della coltellata; ha escluso l'applicabilita' dell'eccesso colposo poiche' non ricorrono i presupposti della scriminante; ha qualificato il fatto come omicidio doloso rilevando la direzione e la profondita' della coltellata in zona vitale e la volonta' accettata del rischio di morte; ha escluso l'attenuante della provocazione per manifesta sproporzione della reazione rispetto al fatto; ha ritenuto motivata la non concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione per precedenti arresti, pluralita' di reati nella stessa serata e il comportamento di allontanarsi lasciando la vittima ferita; quanto alla determinazione della pena, la Corte ha rilevato un errore materiale emendabile nella formulazione testuale della sentenza di appello relativa alla quantificazione degli aumenti per continuazione (segmento relativo al reato in materia di stupefacenti), ma ha ritenuto che dalle sentenze di primo e secondo grado risulti chiaro l'intendimento del giudice e che non vi sia motivo di annullare la sentenza. Pertanto la condanna ed il computo sanzionatorio sono sostanzialmente confermati.

Norme richiamate

  • art. 620 cod. proc. pen.

    menzionato dalla pubblica accusa come norma di riferimento per la rideterminazione della pena; la Corte lo richiama nell'ambito delle conclusioni del PM relative alla rideterminazione della pena senza rinvio

  • art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al divieto di riforma in peius: quando l'appello dell'imputato e' accolto su circostanze o reati concorrenti il giudice ha il dovere di diminuire la pena complessiva in misura corrispondente

  • art. 27 Cost.

    richiamato a fondamento del principio di individualizzazione della pena: il giudice deve motivare il trattamento sanzionatorio nel suo complesso e puo' ritenere congrua una pena anche rinviando alla valutazione comparata degli elementi favorevoli e sfavorevoli

Massime di principio

  • La legittima difesa richiede pericolo attuale e imminente, ingiustizia dell'offesa e proporzione della reazione: in assenza di imminenza la scriminante non opera
  • La legittima difesa putativa e' riconosciuta solo se l'errore e' scusabile e adeguatamente giustificato da fatti che possano far ritenere plausibile la percezione del pericolo
  • L'eccesso colposo in legittima difesa e' configurabile solo quando la sproporzione derivi da valutazione erronea (colpa) della situazione, non quando la reazione sia voluta e consapevole
  • La distinzione tra omicidio doloso e preterintenzionale si fonda sulla presenza della volonta' o dell'accettazione del rischio di uccidere: colpi inflitti in punti vitali e con direzione e forza dimostrano la volonta' accettata del rischio e giustificano la ricostruzione in dolo
  • L'attenuante della provocazione richiede stato d'ira, fatto ingiusto dell'altro e nesso psicologico di causalita'; non opera se la reazione e' macroscopicamente sproporzionata rispetto all'offesa
  • Il giudice non e' obbligato a concedere le attenuanti generiche nella massima estensione se prevalgono elementi ostativi concreti (pregressi reati, comportamento subito dopo il fatto, gravita' complessiva della condotta)
  • Errori materiali o omissioni meramente formali nella motivazione della quantificazione della pena possono essere emendati dalla Corte senza annullamento quando il contesto documentale rende chiaro l'intendimento del giudice
  • Il divieto di reformatio in peius impone al giudice di appello, se accoglie l'appello dell'imputato su circostanze o reati concorrenti, di diminuire la pena complessiva in misura corrispondente

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