Sentenza del 30/05/2016 n. 3397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Riscossione imposte mediante iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notificazione - Vizi - Contenzioso - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il litisconsorzio necessario, sia dal lato passivo sia dal lato attivo. La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario, se destinatario dell'impugnazione, deve chiamare in giudizio l'ente impositore qualora non intenda rispondere delle conseguenze della lite. Entrambi, tuttavia, hanno diritto di impugnare la decisione nei diversi gradi del processo tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava vizi dell'atto relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di imposte mediante iscrizione a ruolo. La questione centrale era stabilire se, in tale ipotesi, fosse necessario il litisconsorzio tra amministrazione finanziaria e concessionario della riscossione.
Massime di principio
- Quando si contestano esclusivamente vizi della notificazione della cartella di pagamento, non è automaticamente necessario citare congiuntamente l'amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione.
- La legittimazione passiva principale spetta all'ente titolare del credito tributario, mentre il concessionario può essere coinvolto in relazione alle attività di riscossione e notificazione da esso svolte.
- Se il concessionario riceve l'impugnazione ma ritiene che la responsabilità riguardi l'ente impositore, deve chiamare quest'ultimo in giudizio per evitare di rispondere delle conseguenze processuali.
- Amministrazione finanziaria e concessionario conservano entrambi la facoltà di impugnare la decisione nei successivi gradi del giudizio, pur non essendo parti necessarie congiuntamente.
- La soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione richiamato, Cass. n. 9762/2014.
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