Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Riscossione imposte mediante iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notificazione - Vizi - Contenzioso - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso il litisconsorzio necessario, sia dal lato passivo sia dal lato attivo. La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario; il concessionario, se destinatario dell'impugnazione, deve chiamare in giudizio l'ente impositore qualora non intenda rispondere delle conseguenze della lite. Entrambi, tuttavia, hanno diritto di impugnare la decisione nei diversi gradi del processo tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava vizi dell'atto relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di imposte mediante iscrizione a ruolo. La questione centrale era stabilire se, in tale ipotesi, fosse necessario il litisconsorzio tra amministrazione finanziaria e concessionario della riscossione.

Massime di principio

  • Quando si contestano esclusivamente vizi della notificazione della cartella di pagamento, non è automaticamente necessario citare congiuntamente l'amministrazione finanziaria e il concessionario della riscossione.
  • La legittimazione passiva principale spetta all'ente titolare del credito tributario, mentre il concessionario può essere coinvolto in relazione alle attività di riscossione e notificazione da esso svolte.
  • Se il concessionario riceve l'impugnazione ma ritiene che la responsabilità riguardi l'ente impositore, deve chiamare quest'ultimo in giudizio per evitare di rispondere delle conseguenze processuali.
  • Amministrazione finanziaria e concessionario conservano entrambi la facoltà di impugnare la decisione nei successivi gradi del giudizio, pur non essendo parti necessarie congiuntamente.
  • La soluzione è coerente con l'orientamento della Corte di cassazione richiamato, Cass. n. 9762/2014.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.