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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2628/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 13/06/2022: il ricorrente contestava la logica e la completezza della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), deducendo omissioni e contraddizioni nella valutazione delle intercettazioni e nell'attribuzione delle condotte ai diversi capi (capi 109, 110, 111, 113, 114 relativi ad eventi intercettati) nonché la mancata autonoma valutazione sulla sussistenza dell'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e la qualificazione del ruolo di organizzatore; inoltre si contestava la configurabilità dell'aggravante della transnazionalità

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, per varie ragioni, che molte censure fossero inammissibili per mancanza del requisito della specificità estrinseca (il ricorso non si confrontava direttamente con la motivazione del Tribunale del riesame) o manifestamente infondate. In particolare: il Collegio ha considerato adeguata la motivazione del Tribunale del riesame circa l'identificazione del "Diego" nelle conversazioni e la disponibilità della sostanza; ha chiarito che il capo riferito a detenzione non è equivoco rispetto alla cessione; ha ritenuto legittimo il richiamo all'ordinanza genetica senza obbligo di autonoma motivazione del riesame; ha ritenuto plausibile la qualificazione di "organizzatore" sulla base della reiterazione di condotte simili e dei rapporti con gli altri soggetti; il motivo relativo alla circostanza aggravante della transnazionalità è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché la sua esclusione non avrebbe inciso sulla misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio alle fattispecie di reato di cui all'articolato sulle sostanze stupefacenti; nel giudizio è citato come norma sostanziale dei capi di imputazione (detenzione/cessione etc.)

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; nel giudizio è contestata la sussistenza dell'associazione e la stabilità del contributo del ricorrente all'organizzazione

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle misure cautelari

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Disciplina degli elementi di motivazione degli atti cautelari; la decisione del riesame deve dare conto delle ragioni ma non richiede sempre autonoma ri-valutazione qualora si richiami l'ordinanza genetica

  • art. 546 cod. proc. pen. (richiamato a fini strutturali)

    Richiamato come modello strutturale della motivazione, indicativo dei canoni logici cui attenersi nella motivazione degli atti cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze del riesame è limitato: la Cassazione verifica l'adeguatezza e la logicità delle ragioni espresse, non riesamina il merito né riperquota una valutazione alternativa degli stessi elementi
  • Per essere ammissibile un motivo in cassazione che censuri la motivazione del riesame occorre la specificità estrinseca: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le ragioni esposte nella decisione impugnata, non limitarsi a prospettare una diversa interpretazione
  • Il Tribunale del riesame può richiamare l'ordinanza genetica senza dover sempre fornire una completa autonoma rivalutazione degli indizi, salvo che la carenza o povertà della motivazione genetica sia specificamente e adeguatamente contestata
  • La semplice proposta di una valutazione alternativa degli elementi indiziari (lettura diversa delle intercettazioni) non basta per ottenere l'annullamento della misura: bisogna dimostrare contraddizione interna o esterna pregnante nella motivazione
  • Le questioni accessorie (es. aggravanti) possono essere inammissibili per carenza di interesse se la loro eventuale esclusione non inciderebbe sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare impugnata
  • La qualificazione di ruolo (es. "organizzatore") può essere ritenuta anche sulla base della reiterazione di condotte simili e del contesto relazionale con altri indagati: nel giudizio cautelare la valutazione della gravità indiziaria ammette inferenze logiche purché adeguatamente motivate

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