Sentenza n. 493/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Venezia sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2025, volta alla definizione della compartecipazione economica al costo del servizio residenziale per l’annualità 2025 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 e del d.P.C.M. n. 159/2013; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di determinazione della compartecipazione comunale alla retta di una struttura residenziale sociosanitaria per l’annualità 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (utente RSA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua e ospitata dal 2023 presso una RSA gestita da un’IPAB, ha chiesto al Comune di Venezia, con istanza del 14 aprile 2025 e successive diffide, di determinare la compartecipazione comunale al costo della retta residenziale per il 2025. Ha dedotto che l’obbligo di provvedere deriva dall’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, dalla normativa regionale e dalla disciplina sulle prestazioni sociosanitarie e sull’ISEE; ha inoltre sostenuto che il Comune avrebbe adottato soltanto comunicazioni interlocutorie, richiamando un regolamento comunale oggetto di annullamento giurisdizionale e chiedendo documentazione ulteriore rispetto all’attestazione ISEE. Il Comune ha contestato la configurabilità del silenzio, affermando di avere riscontrato le istanze e sostenendo che la determinazione del contributo richiedesse l’acquisizione della complessiva documentazione economico-patrimoniale dell’interessata, non essendo l’ISEE l’unico parametro rilevante. Ha inoltre qualificato l’intervento comunale come sussidiario e suscettibile, in presenza di beni immobili, di configurarsi quale anticipazione recuperabile. Nel corso del giudizio il Comune ha trasmesso una nota del 28 gennaio 2026 indicante un possibile contributo, subordinato a ulteriori condizioni, ma la ricorrente ha contestato che tale comunicazione costituisse un provvedimento conclusivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico del Comune di avviare e concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale. Tale obbligo deriva dall’art. 2 della legge n. 241/1990, dall’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 e dalla normativa di settore sulle prestazioni sociosanitarie residenziali, sui LEA e sui criteri ISEE. L’istanza del 14 aprile 2025 era idonea ad attivare il procedimento, essendo corredata almeno dall’attestazione ISEE necessaria per la definizione della prestazione. Le comunicazioni del Comune del 15 maggio, 21 maggio, 18 luglio e 8 agosto 2025 sono state ritenute meramente interlocutorie o defatigatorie, poiché si limitavano a richiamare contenziosi e disciplina regolamentare, nonché a richiedere ulteriore documentazione, senza determinare la misura della compartecipazione o negare motivatamente la spettanza del contributo. Anche la nota del 28 gennaio 2026 non è stata considerata conclusiva, perché formulata in termini ipotetici, riferita a più strutture e subordinata a ulteriori condizioni, tra cui l’iscrizione di ipoteca e la valutazione della situazione patrimoniale. Le questioni relative alla documentazione necessaria, alla natura sussidiaria dell’intervento e alle eventuali condizioni del contributo riguardano il merito dell’istanza e non escludono l’obbligo di adottare un provvedimento espresso. Il Comune è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con pagamento in favore dello Stato; è stata inoltre confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Prevede l’azione avverso il silenzio e consente di chiedere l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito dell’azione avverso il silenzio, applicato per ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 6, comma 4, l. 328/2000
Individua a carico del Comune di residenza l’obbligo di assumere gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica per i soggetti che necessitano di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei presupposti.
d.P.C.M. 14 febbraio 2001
È richiamato quale normativa di settore rilevante per la disciplina delle prestazioni sociosanitarie e della compartecipazione economica.
d.P.C.M. 159/2013
È richiamato quale fonte dei criteri ISEE applicabili alla definizione delle prestazioni sociosanitarie residenziali.
d.lgs. 502/1992
È richiamato tra le fonti di settore che impongono all’amministrazione di accertare i requisiti e determinare la compartecipazione nel rispetto dei LEA.
art. 13-bis l.r. Veneto n. 5/1996
È indicato dalla ricorrente quale disposizione regionale rilevante per la determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale.
artt. 32 e 38 Cost.
Sono richiamati come fondamento costituzionale dei diritti all’assistenza e alle prestazioni sociosanitarie coinvolti nella controversia.
Massime di principio
- A fronte di un’istanza idonea a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale alla retta di una struttura residenziale sociosanitaria, il Comune competente è tenuto ad avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo.
- Le comunicazioni interlocutorie, il mero richiamo a contenziosi o regolamenti, le richieste istruttorie e la rappresentazione di una futura valutazione non equivalgono alla conclusione del procedimento e non escludono il silenzio-inadempimento.
- Anche quando l’amministrazione ritenga necessaria l’acquisizione di ulteriore documentazione o intenda configurare il contributo come anticipazione recuperabile, tali questioni devono essere definite nell’ambito di un provvedimento conclusivo e non possono giustificare indefinitamente l’inerzia.
- Un atto che indichi il contributo in termini ipotetici, rinvii a più strutture e subordini l’erogazione a ulteriori condizioni non costituisce provvedimento conclusivo se non esprime una determinazione chiara e compiuta sulla posizione dell’interessato.
- L’obbligo di provvedere sulla compartecipazione alle rette residenziali trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 241/1990, nell’art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 e nella normativa di settore sulle prestazioni sociosanitarie, sui LEA e sui criteri ISEE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →