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Sentenza

Sentenza n. 538/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro, pubblicata in data 1° febbraio 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 173/2024, recante condanna al pagamento di euro 1.500,00 per la Carta elettronica del docente, oltre interessi e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi legali e spese di lite. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava passata in giudicato per mancata impugnazione; erano inoltre decorsi i 120 giorni previsti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Frosinone, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha provato l'avvenuto pagamento, gli è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi legali. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dall'insediamento e compenso di euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, cui si riferiva il diritto accertato dal giudicato da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato ritenuto comprovato.

  • d.lgs. 149/2022

    La novella, in vigore dal 18 ottobre 2022, ha reso non necessaria la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza necessità della previa apposizione della formula esecutiva.
  • A seguito della modifica normativa entrata in vigore il 18 ottobre 2022, il termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione della sentenza da eseguire, anche quando la sentenza sia priva della formula esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta provati il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato e alla sollecitazione della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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