Sentenza n. 538/2026 - Latina, Sezione 1
per l'ottemperanza - della sentenza n. 173/2024 del Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro, pubblicata in data 1° febbraio 2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 173/2024, recante condanna al pagamento di euro 1.500,00 per la Carta elettronica del docente, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi legali e spese di lite. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava passata in giudicato per mancata impugnazione; erano inoltre decorsi i 120 giorni previsti per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Frosinone, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 149/2022, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza e che il termine decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di tale formula. Poiché il Ministero non ha provato l'avvenuto pagamento, gli è stato ordinato di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante pagamento di euro 1.500,00 oltre interessi legali. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dall'insediamento e compenso di euro 1.000,00, salvo conguaglio, a carico dell'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, cui si riferiva il diritto accertato dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie gravanti sulle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato ritenuto comprovato.
d.lgs. 149/2022
La novella, in vigore dal 18 ottobre 2022, ha reso non necessaria la formula esecutiva ai fini del giudizio di ottemperanza; il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione della sentenza anche se priva di formula esecutiva.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza relativa a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione debitrice e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza necessità della previa apposizione della formula esecutiva.
- A seguito della modifica normativa entrata in vigore il 18 ottobre 2022, il termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione della sentenza da eseguire, anche quando la sentenza sia priva della formula esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta provati il giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione all'ordine di eseguire il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato e alla sollecitazione della parte vittoriosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →