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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49482/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo K) e rideterminato la pena per i capi L) e Al). Il ricorrente deduceva: 1) errore materiale per mancata trascrizione del capo Al) nell'epigrafe; 2) duplicazione di condanna per fatti riconducibili alla stessa dichiarazione (capo Al) e L)); 3) errata applicazione dell'aumento del termine di prescrizione previsto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000; 4) illegittima applicazione retroattiva della confisca per equivalente prevista dall'art. 578-bis cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti, ritenendolo infondato. Ha ritenuto che: 1) la mancata riportazione del capo Al) nell'epigrafe è un mero errore materiale non invalidante, dato che l'imputazione è descritta nel corpo della sentenza e il dispositivo è coerente; 2) non c'è duplicazione di condanna perché le dichiarazioni incriminate riguardano annualità diverse (2011 e 2012); 3) il reato di dichiarazione fraudolenta è istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione, perciò si applica l'aumento del termine di prescrizione introdotto dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000, vigente dal 17/09/2011, con conseguente maturazione della prescrizione per il capo K) secondo i calcoli indicati; 4) quanto alla confisca per equivalente, la Corte ha ritenuto che, anche dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo K), il profitto accertato per l'annualità 2012 è superiore all'importo confiscato (56.776 euro), per cui non è stata ridotta la misura della confisca. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di dichiarazione fraudolenta si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione infedele; gli atti preparatori (acquisizione o registrazione di fatture false) sono penalmente irrilevanti ai fini della consumazione

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    Ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i delitti di dichiarazione fraudolenta; applicabile se la norma è entrata in vigore prima della data di consumazione del reato (qui il 17/09/2011 è anteriore al 28/09/2011)

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla confisca per equivalente; le Sezioni Unite hanno ritenuto che la disposizione non possa essere applicata retroattivamente alla norma in malam partem, ma nella fattispecie la Corte non ha dovuto ridurre la confisca perché il profitto accertato per i reati non prescritti copriva l'importo già confiscato

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La nullità prevista riguarda la mancanza o incompletezza del dispositivo; la mancata trascrizione dell'imputazione nell'epigrafe non determina automaticamente nullità se il dispositivo e la motivazione sono coerenti

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di censura per il ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione); i motivi proposti sono stati esaminati e ritenuti infondati

  • art. 25, comma 2 Cost.

    Principio di non retroattività della norma penale in malam partem evocato in relazione alla eventuale applicabilità retroattiva della confisca per equivalente

Massime di principio

  • Il delitto di dichiarazione fraudolenta è istantaneo: si considera consumato al momento della presentazione della dichiarazione fiscale che contiene elementi fittizi; gli atti preparatori (es. registrazione di fatture false) non costituiscono consumazione
  • Un errore materiale nell'epigrafe della sentenza non invalida il provvedimento se l'imputazione è dettagliata nel corpo della sentenza e il dispositivo è coerente
  • Non c'è duplicazione di reato quando le condotte contestate si riferiscono a dichiarazioni relative ad annualità diverse; è necessario verificare l'autonomia temporale delle dichiarazioni
  • Gli aumenti del termine di prescrizione si applicano se la norma che li introduce è in vigore alla data di consumazione del reato; da tale momento decorre il termine di prescrizione
  • La confisca per equivalente pone questioni di retroattività: se l'applicazione della nuova disciplina configurasse un trattamento peggiorativo, non dovrebbe applicarsi retroattivamente; tuttavia, la confisca può essere mantenuta quando il profitto accertato per reati non prescritti copre l'importo confiscato

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