Cassazione Penale, Sentenza n. 25655/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. per l'omesso esame dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia. Il difensore aveva depositato via PEC, in data 21/01/2025, richiesta di rinvio dell'udienza fissata per il 27/01/2025 per concomitante impegno professionale presso il Tribunale di Milano (documentato con copia del verbale dell'udienza del 25/09/2024 che aveva rinviato al 27/01/2025). Nonostante la richiesta e la prova, il verbale dell'udienza del 27/01/2025 attestava l'assenza non giustificata del difensore di fiducia; fu nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e si decise l'incidente di esecuzione senza che il Tribunale motivasse circa l'istanza di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha constatato che il Tribunale non ha esaminato né motivato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento e che, secondo la giurisprudenza consolidata (anche delle Sezioni Unite), l'art. 420-ter cod. proc. pen. è applicabile ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, ivi compreso il giudizio di esecuzione. Dato l'omesso esame e la mancanza di motivazione sulla fondatezza dell'impedimento del difensore, la Corte ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata e l'ha annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Busto Arsizio.
Norme richiamate
La norma sul legittimo impedimento del difensore si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa, compreso il giudizio di esecuzione; se il difensore prova un impedimento legittimo (anche per concomitante impegno professionale) il giudice deve valutare e motivare la richiesta di rinvio, pena la nullità del provvedimento che decide senza averne tenuto conto.
Norma che disciplina l'incidente di esecuzione; nel caso concreto era l'oggetto della domanda che avrebbe richiesto la trattazione nella udienza per la quale era chiesto il rinvio.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; tuttavia la nomina non supplisce all'obbligo del giudice di esaminare e motivare l'istanza di rinvio presentata dal difensore di fiducia quando legittimamente impedito.
art. 24 Cost.
Richiamata come principio costituzionale che tutela il diritto alla difesa; la mancata considerazione dell'impedimento del difensore può violare tale diritto.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiama il diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non riconoscere il rinvio richiesto e non valutare le ragioni del difensore rischia di essere incompatibile con questo principio.
Massime di principio
- La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore va sempre esaminata e motivata dal giudice; il mancato esame o la mancata motivazione determina nullità del provvedimento che decide in udienza.
- L'art. 420-ter cod. proc. pen., pur disciplinando il legittimo impedimento, si applica anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa (inclusi i procedimenti di esecuzione), per cui la facoltatività della partecipazione del difensore non legittima automaticamente il suo non riconoscimento.
- La prova del legittimo impedimento può essere fornita tramite deposito telematico (PEC) della richiesta e documentazione d'udienza dell'altro procedimento; tale prova è idonea a giustificare il rinvio se il giudice non la valuta espressamente e negativamente.
- La nomina di un difensore d'ufficio in udienza non esclude l'obbligo del giudice di verificare e motivare la richiesta di rinvio presentata dal difensore di fiducia; la sostituzione non sanifica automaticamente l'eventuale violazione del diritto di difesa.
- In caso di concomitanti impegni professionali in sedi diverse la distanza e l'impossibilità pratica di conciliazione oraria sono elementi rilevanti ai fini del riconoscimento del legittimo impedimento.
- Se il giudice respinge o ignora un'istanza di rinvio non motivando, il rimedio è l'impugnazione (anche per cassazione) per violazione dell'art. 420-ter e per nullità per carenza motivazionale, con possibilità di annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
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