Sentenza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; per la condanna: del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a. il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; con contestuale nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cpa per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel termine assegnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A.il 12\5\2025: per l’annullamento (i) del provvedimento prot. 5478 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; (ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio delle amministrazioni sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028; successivo rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF, impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
La società concessionaria aveva proposto ricorso avverso l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i quinquenni regolatori 2019-2023 e 2024-2028. Aveva chiesto la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla conclusione del procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti, aveva inoltre impugnato il provvedimento del 24 febbraio 2025 recante il rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF e gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
La decisione
La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificandolo alle amministrazioni resistenti. Il TAR ha ritenuto la rinuncia formalizzata nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Considerata la conseguente elisione dell'interesse alla definizione del merito, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
notificata almeno dieci giorni prima della presente udienza
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché notificata alle amministrazioni resistenti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
art. 117, commi 2 e 3, c.p.a.
entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a.; con contestuale nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.
La norma è richiamata per individuare le domande originarie di conclusione del procedimento e di eventuale nomina del commissario ad acta, senza essere applicata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
- La rituale rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti determina l'elisione dell'interesse alla definizione del merito e impedisce la prosecuzione dell'esame delle domande di annullamento e di conclusione del procedimento.
- In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di estinzione per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →