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Sentenza

Sentenza n. 4174/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’illegittimità del silenzio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economica e delle Finanze relativo al procedimento per l’aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; per la condanna: del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a. il provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale della Tratta A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo A5 – S.S. n. 27 del Gran San Bernardo per il quinquennio regolatorio 2019 – 2023 e per il quinquennio regolatorio 2024 – 2028; con contestuale nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cpa per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui sopra per il caso in cui lo stesso non venisse adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel termine assegnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A.il 12\5\2025: per l’annullamento (i) del provvedimento prot. 5478 in data 24 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti concessori autostradali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF presentate” dalla Società Autostrade Valdostane S.p.A. per l’aggiornamento del piano economico finanziario di Concessione relativo ai periodi regolatori 2019 – 2023 e 2024 – 2028; (ii) di ogni ulteriore atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale

Giustizia amministrativa202500039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio delle amministrazioni sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i periodi regolatori 2019-2023 e 2024-2028; successivo rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF, impugnato con motivi aggiunti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società concessionaria aveva proposto ricorso avverso l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario della concessione autostradale per i quinquenni regolatori 2019-2023 e 2024-2028. Aveva chiesto la condanna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla conclusione del procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti, aveva inoltre impugnato il provvedimento del 24 febbraio 2025 recante il rigetto delle proposte di aggiornamento del PEF e gli atti connessi, presupposti e consequenziali.

La decisione

La società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, notificandolo alle amministrazioni resistenti. Il TAR ha ritenuto la rinuncia formalizzata nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a., poiché notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Considerata la conseguente elisione dell'interesse alla definizione del merito, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    notificata almeno dieci giorni prima della presente udienza

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché notificata alle amministrazioni resistenti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 117, commi 2 e 3, c.p.a.

    entro e non oltre 30 giorni ex art. 117, comma 2, c.p.a.; con contestuale nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.

    La norma è richiamata per individuare le domande originarie di conclusione del procedimento e di eventuale nomina del commissario ad acta, senza essere applicata nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, nel rispetto dell'art. 84, comma 3, c.p.a., consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia.
  • La rituale rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti determina l'elisione dell'interesse alla definizione del merito e impedisce la prosecuzione dell'esame delle domande di annullamento e di conclusione del procedimento.
  • In presenza di giusti motivi, la dichiarazione di estinzione per rinuncia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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