Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 887/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza per residenza presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202112658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per residenza fondato, tra l’altro, sull’omessa dichiarazione di pregiudizi penali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza per residenza deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato la violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-octies della l. 241/1990, dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, sostenendo di non aver ricevuto il preavviso di rigetto e di non aver quindi potuto rappresentare tempestivamente di ignorare l’esistenza del decreto penale di condanna. Con il secondo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, inadeguatezza della motivazione e difetto di istruttoria, nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 9 della l. 91/1992. Il ricorrente ha sostenuto che l’omessa dichiarazione dell’esistenza del decreto penale non fosse dolosa, poiché il provvedimento era stato notificato a un indirizzo non più attuale e il GIP ne aveva revocato l’esecutività per mancata conoscibilità. Ha inoltre evidenziato la natura contravvenzionale del reato, l’assenza di ulteriori pendenze, la regolare permanenza sul territorio, l’inserimento lavorativo e affettivo e l’asserita insufficienza della motivazione ministeriale sulla gravità della condotta e sulla situazione complessiva dello straniero.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la comunicazione del preavviso di rigetto mediante inserimento nell’area riservata del Ministero, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. Tale modalità costituisce una forma ordinaria e giuridicamente valida di comunicazione telematica, gravando sul richiedente l’onere e l’interesse di consultare regolarmente il portale e di monitorare le notifiche inviate all’indirizzo e-mail associato. Quanto al secondo motivo, il giudice ha rilevato che le circostanze relative alla mancata conoscenza del decreto penale non erano state rappresentate nel procedimento, nonostante il preavviso fosse stato ritualmente comunicato. Il ricorrente avrebbe dovuto far emergere in quella sede gli elementi idonei a superare i motivi ostativi. In assenza di osservazioni, il Ministero ha correttamente fondato il diniego sull’omissione dichiarativa. Secondo il TAR, tale omissione può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, poiché denota una non compiuta conoscenza e integrazione dei principi che regolano il procedimento di cittadinanza. L’omissione dichiarativa è stata ritenuta sufficiente e assorbente, rendendo irrilevanti le ulteriori deduzioni sulla materialità e gravità del reato, sull’inserimento sociale e sulla complessiva situazione personale del richiedente. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità dei fatti.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione del preavviso di rigetto assicura la partecipazione procedimentale; nel caso concreto essa è stata validamente effettuata mediante inserimento nell’area riservata del Ministero.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi del procedimento; il giudice ha escluso l’illegittimità procedimentale, ritenendo regolare la comunicazione del preavviso di rigetto.

  • art. 3-bis d.lgs. 82/2005

    Il riconoscimento delle comunicazioni telematiche della pubblica amministrazione rende legittimo l’inserimento del preavviso nell’area riservata del portale ministeriale e impone al richiedente di consultare il portale e le notifiche collegate.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    L’omissione dichiarativa può fondare il rigetto della domanda anche a prescindere dalla sussistenza di un reato di falso.

  • artt. 6 e 9 l. 91/1992

    Richiamati con riferimento ai presupposti e alla valutazione della domanda di cittadinanza; la mancata dichiarazione di un pregiudizio penale è stata ritenuta ragione sufficiente per il rigetto, senza necessità di esaminare ulteriormente la situazione complessiva dell’interessato.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il giudice non ha ravvisato la dedotta violazione.

Massime di principio

  • L’inserimento del preavviso di rigetto nell’area riservata del portale dell’amministrazione, quale modalità di comunicazione telematica prevista dal Codice dell’amministrazione digitale, è idoneo a soddisfare gli obblighi di comunicazione procedimentale quando il sistema consente al richiedente di accedere alla comunicazione e di ricevere le relative notifiche.
  • Il richiedente che riceva ritualmente il preavviso di rigetto deve rappresentare nel procedimento tutte le circostanze utili a superare i motivi ostativi comunicati; le circostanze non dedotte in quella sede non possono, di regola, essere utilizzate per censurare il provvedimento conclusivo sotto il profilo istruttorio o motivazionale.
  • Nelle procedure di concessione della cittadinanza, l’omessa dichiarazione di pregiudizi penali può costituire ragione autonoma e sufficiente di rigetto della domanda, anche indipendentemente dalla configurabilità di un reato di falso, in quanto indicativa della mancata compiuta conoscenza e integrazione dei principi che regolano il procedimento.
  • Quando l’omissione dichiarativa è ritenuta autonomamente decisiva per il diniego della cittadinanza, diventano irrilevanti le deduzioni riguardanti la gravità concreta del reato, la sua conoscibilità, l’inserimento sociale del richiedente e la sua complessiva situazione personale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.