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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39380/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (mutuataria)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di mutuo fondiario erogato da una banca a una cliente. La mutuataria aveva chiesto di accertare il superamento del tasso soglia antiusura, l'illegittimità dell'anatocismo, la restituzione di una somma pagata, il ricalcolo della rata senza interessi e spese e la declaratoria di invalidità della determinazione e applicazione degli interessi debitori e anatocistici con capitalizzazione. Il giudice di appello aveva riformato la decisione di primo grado respingendo le domande, ritenendo che la disciplina antiusura non si applichi agli interessi moratori e, per le stesse ragioni, aveva respinto anche la domanda fondata sull'art. 1815, comma 2, c.c. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto: 1) contraddittorietà della motivazione; 2) violazione della normativa antiusura per avere escluso l'applicabilità agli interessi moratori; 3) violazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. e del d.lgs. n. 231/2002, assumendo che tale disciplina riguarda solo le transazioni commerciali; 4) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. per avere negato la gratuità del mutuo in caso di interessi moratori usurari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2020 secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori; la Corte ha dato seguito al principio delle Sezioni Unite che estende tale disciplina anche agli interessi di mora.

  • art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000

    Richiamato in tema di interpretazione della normativa antiusura; la Corte ha applicato il principio secondo cui la promessa di somma usuraria è sanzionata anche se riferita agli interessi moratori.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108/1996

    La Corte ha affermato che il tasso-soglia va determinato secondo i criteri indicati dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei decreti ministeriali e, ove necessario, della maggiorazione media degli interessi moratori.

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la disciplina del tasso moratorio legittimo è circoscritta alle transazioni commerciali; la censura non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del secondo motivo.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato dalla ricorrente per limitare la disciplina del tasso moratorio alle transazioni commerciali; motivo assorbito.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, accertata l'usurarietà, opera la sanzione della non debenza degli interessi nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura usuraria ma restano dovuti nella misura dei corrispettivi leciti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    La Corte ha indicato questa norma come base per applicare, in caso di usurarietà degli interessi moratori, la misura dei corrispettivi lecitamente convenuti in sostituzione del tasso usurario.

  • artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005

    Richiamati dalle Sezioni Unite come tutela ulteriore nei contratti con i consumatori, alternativamente azionabile dall'interessato insieme al rimedio antiusura.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, perché sanziona la pattuizione di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto, non solo degli interessi corrispettivi.
  • Ai fini del superamento del tasso soglia, la comparazione va effettuata secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali applicativi della legge n. 108 del 1996; se i decreti contengono la rilevazione del tasso medio degli interessi moratori, il tasso soglia si determina aggiungendo la maggiorazione media prevista dalla giurisprudenza; se tale indicazione manca, il confronto avviene tra il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM rilevato dai decreti.
  • Quando l'usurarietà colpisce gli interessi moratori, la conseguenza non è la caducazione integrale del rapporto, ma la sostituzione del tasso usurario con il diverso regime degli interessi leciti dovuti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c., nei limiti affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Nel contratto di mutuo, la questione dell'usura degli interessi moratori impone al giudice di merito un nuovo esame alla luce del principio di diritto consolidato; l'erronea esclusione in radice dell'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora comporta la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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