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Sentenza

Sentenza del 19/07/2017 n. 17807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Idro-Tec s.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, fondato sullo studio di settore TG75U, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi per 84.022 euro e richiesto maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. La società contestava, tra l'altro, l'assenza di uno scostamento sufficientemente grave, preciso e concordante, l'insufficienza della motivazione dell'avviso, la rilevanza attribuita ai compensi degli amministratori soci e la mancata considerazione della crisi del settore. In Cassazione ha inoltre invocato l'applicazione del successivo studio di settore VG75U, approvato nel 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti i motivi, salvo il quarto, accolto in ragione dell'applicazione del più recente studio di settore VG75U. Tale studio, considerato più evoluto e affidabile, modificava il trattamento dei compensi corrisposti ai soci amministratori e poteva eliminare lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi presunti. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato la causa, in diversa composizione, affinché verificasse l'applicazione del nuovo studio e la conseguente congruità dei ricavi dichiarati. È stato rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993

    Gli studi di settore costituiscono strumenti presuntivi per la ricostruzione dei ricavi, da valutare insieme agli ulteriori elementi acquisiti nel contraddittorio con il contribuente.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10

    Disciplina l'utilizzo degli studi di settore nell'attività di accertamento; dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 296 del 2006, il mero divario tra ricavi dichiarati e risultanze dello studio può fondare l'accertamento, ferma la necessità di valutarne la sufficienza nel contraddittorio.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 23

    Ha eliminato il riferimento alle "gravi incongruenze", rendendo non indispensabile uno scostamento particolarmente elevato in termini percentuali, purché il quadro complessivo degli elementi sia adeguatamente valutato.

  • D.M. 28 dicembre 2011

    Ha approvato lo studio di settore VG75U, evoluzione del precedente TG75U, introducendo una metodologia più aggiornata per considerare il lavoro e i compensi dei soci amministratori. Lo strumento più recente può essere applicato retroattivamente quando risulti più affinato e favorevole o comunque più affidabile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    Disciplina l'ammissibilità dell'appello tributario e il deposito dell'atto presso la segreteria del giudice a quo; nel caso concreto il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato rigettato perché il deposito risultava tempestivamente attestato.

  • Codice di procedura civile, art. 157, comma 2

    Le nullità processuali relative devono essere eccepite nella prima difesa successiva all'atto viziato; la partecipazione all'udienza senza contestazioni comporta sanatoria della nullità.

  • L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, ma non è necessario spiegare la scelta del ricavo puntuale anziché di quello minimo all'interno dell'intervallo dello studio, se risultano chiari i presupposti giuridici e fattuali della rettifica.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e art. 53 Cost.

    Non impongono all'Amministrazione di riconoscere automaticamente una percentuale di costi a fronte dei maggiori ricavi presunti; spetta al contribuente dimostrare l'esistenza, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti, salvo il diverso tema dei costi occulti emersi dal quadro indiziario.

Massime di principio

  • Gli studi di settore non determinano automaticamente l'imposta: costituiscono presunzioni che devono essere confrontate con gli elementi concreti dell'impresa e con le spiegazioni fornite nel contraddittorio.
  • Per gli accertamenti notificati dopo il 1 gennaio 2007 non è necessariamente richiesto uno scostamento grave in termini percentuali; anche uno scostamento contenuto può essere rilevante se significativo in valore assoluto e corroborato da altri indizi.
  • Quando viene approvato uno studio di settore successivo e più evoluto, il giudice deve valutarne l'applicazione anche a periodi d'imposta precedenti, se esso rappresenta meglio la normale redditività della categoria.
  • Il contribuente deve documentare concretamente le ragioni di una gestione antieconomica o di una crisi settoriale; mere allegazioni generiche non sono sufficienti.
  • I compensi ai soci amministratori possono essere valutati come elemento indiziario dei ricavi quando risultino sproporzionati rispetto ai ricavi dichiarati e siano trattati fiscalmente come costi, non come semplici utili distribuiti.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; le censure devono riguardare effettive violazioni di legge o omissioni motivazionali decisive.
  • Le irregolarità nella comunicazione dell'udienza devono essere contestate tempestivamente; la partecipazione all'udienza senza eccezioni può sanare la nullità.

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