Sentenza del 19/07/2017 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.R.PE.F. - redditi d'impresa - deducibilità dei costi - certezza, inerenza, determinabilità - distacco di personale - interesse del datore di lavoro distaccante - necessità - significativa quota di partecipazione del datore di lavoro distaccante nella società distaccataria - sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità dei costi sostenuti dalla F. S.r.l. per il personale formalmente dipendente della ditta individuale di V.G. e distaccato presso la società negli anni 2008-2010. Secondo l'Ufficio, il distacco sarebbe stato fittizio o privo dei requisiti di temporaneità, interesse del distaccante, certezza, inerenza e determinabilità del costo e avrebbe dovuto essere qualificato come prestazione di servizi soggetta a IVA. L'Amministrazione sosteneva inoltre che il distacco continuativo di tutto il personale e il successivo assorbimento dei dipendenti nella società dimostrassero l'assenza di un concreto interesse imprenditoriale della ditta individuale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha respinto tutti gli appelli dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente le sentenze di primo grado favorevoli al contribuente e alla società. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse del distaccante, desumibile dalla partecipazione del 97,25% di V.G. nella società distaccataria, dall'identità sostanziale delle attività, dall'appartenenza a un gruppo economico e dagli accordi sindacali e aziendali. Il riaddebito alla società del costo effettivo del personale, comprensivo di straordinari e ferie, è stato considerato coerente con un genuino distacco e non con una prestazione di servizi imponibile IVA. Sono state quindi confermate le deduzioni dei costi e l'esclusione delle riprese fiscali relative al distacco. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi)
Il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
La norma consente il distacco temporaneo di personale quando permane il rapporto di lavoro con il distaccante e sussiste un interesse economico o organizzativo concreto del datore di lavoro originario. Nel caso esaminato, la significativa partecipazione del distaccante nella società distaccataria è stata ritenuta sufficiente a dimostrare tale interesse, soprattutto in presenza di un gruppo economico, attività coincidenti e accordi aziendali o sindacali.
Art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
I componenti negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, purché certi o determinabili e inerenti all'attività esercitata.
I costi del personale distaccato sono deducibili quando risultano effettivamente sostenuti, documentati, inerenti all'attività e determinabili nel loro ammontare. Il riaddebito del costo effettivo, inclusi gli elementi accessori della retribuzione, è stato considerato sufficiente sotto il profilo fiscale.
Decreto legislativo n. 30 del 2003
La decisione richiama la legge delega indicata come fondamento della disciplina del distacco di personale, coordinata con le disposizioni attuative contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003.
Massime di principio
- Il distacco di personale è distinto da un appalto o da una prestazione di servizi quando il lavoratore resta dipendente del distaccante, viene posto temporaneamente a disposizione del distaccatario e il distaccante conserva un interesse economico o organizzativo concreto.
- La partecipazione significativa del datore di lavoro nella società distaccataria, specialmente se prossima alla totalità del capitale, può costituire un elemento probatorio rilevante e anche sufficiente per dimostrare l'interesse del distaccante, purché sia coerente con l'organizzazione effettiva del gruppo.
- Il fatto che il distacco duri a lungo o riguardi una parte rilevante del personale non determina automaticamente l'illegittimità dell'operazione: occorre valutare la concreta funzione organizzativa, gli accordi sottostanti e l'eventuale successiva ristrutturazione aziendale.
- Per sostenere la deducibilità dei costi è necessario documentare il personale coinvolto, i periodi di distacco, le attività svolte e il metodo di calcolo del riaddebito, che dovrebbe corrispondere almeno al costo effettivo e risultare verificabile.
- L'Amministrazione finanziaria non può qualificare automaticamente il distacco come prestazione di servizi soggetta a IVA quando risultano provati i requisiti del distacco e l'interesse del distaccante.
- Accordi scritti, comunicazioni aziendali, intese sindacali, controlli o autorizzazioni degli organi del lavoro e una contabilità analitica rafforzano la prova della genuinità dell'operazione, ma devono essere accompagnati da una concreta corrispondenza tra documentazione e prassi aziendale.
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