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Sentenza

Sentenza del 18/07/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Imu - Agevolazioni per immobili strumentali agricoli - Condizioni - Categoria catastale D/2 e D/7 - Insufficienza - Domanda ed autocertificazione - Necessita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha respinto l’eccezione del ricorrente, rilevando che dagli atti non risultava presentata la domanda necessaria per il riconoscimento della ruralità degli immobili. Pertanto, è stata ritenuta legittima l’applicazione dell’aliquota IMU ordinaria anziché di quella agevolata dello 0,20%.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicazione dell’aliquota IMU ordinaria ai fabbricati rurali strumentali all’attività agricola, sostenendo che dovesse essere applicata l’aliquota agevolata dello 0,20% prevista per gli immobili strumentali agricoli. La sola classificazione catastale nelle categorie D/2 e D/7, tuttavia, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare il possesso del requisito di ruralità. Era necessario presentare all’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia del Territorio la domanda e l’autocertificazione richieste dalla normativa entro il 30 settembre 2012.

Norme richiamate

  • D.M. 26 luglio 2012

    Le domande e le autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità dovevano essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2012.

    Il riconoscimento della ruralità degli immobili strumentali agricoli richiedeva uno specifico adempimento formale, consistente nella presentazione della domanda e dell’autocertificazione all’Agenzia del Territorio. La categoria catastale D/2 o D/7, da sola, non dimostra il diritto all’agevolazione IMU.

  • Disciplina IMU degli immobili strumentali agricoli

    Aliquota agevolata pari allo 0,20%.

    L’aliquota ridotta si applica soltanto agli immobili che possiedono e hanno formalmente documentato i requisiti di ruralità e di strumentalità all’attività agricola; in mancanza della documentazione richiesta può essere applicata l’aliquota ordinaria.

Massime di principio

  • Per ottenere un’agevolazione fiscale sugli immobili rurali non è sufficiente la sola categoria catastale: occorre dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali e rispettare gli adempimenti formali previsti dalla legge.
  • Quando una norma richiede una domanda, un’autocertificazione o un’iscrizione catastale entro un termine preciso, l’assenza della relativa documentazione può comportare il rigetto dell’agevolazione anche se l’immobile è concretamente utilizzato per attività agricola.
  • In caso di contestazione tributaria, il contribuente deve produrre la prova della tempestiva presentazione delle dichiarazioni o delle domande necessarie, non essendo normalmente sufficiente affermare che l’immobile è rurale o strumentale.
  • La classificazione catastale D/2 o D/7 non comporta automaticamente il riconoscimento dell’aliquota IMU agevolata: deve essere verificata anche la destinazione effettiva dell’immobile e la regolarità della procedura di riconoscimento della ruralità.

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