Sentenza del 19/07/2017 n. 212 - Comm. Trib. Prov. Como
Accise energia elettrica - Esenzione - Energia auto-prodotta da fonti rinnovabili - Autoconsumo - Uso esclusivo per finalità industriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione è stata esclusa perché non risultavano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. In particolare, l'uso promiscuo dell'energia da parte di imprese differenti e la presenza di locali adibiti ad abitazione impedivano di considerare il consumo come esclusivamente industriale e riferibile a un unico autoproduttore.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995 al consumo di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La qualifica di autoproduttore, richiamata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999, presuppone che l'impresa consumi direttamente almeno il 70% dell'energia prodotta. Inoltre, l'energia deve essere consumata integralmente in locali propri, non destinati ad abitazione e nell'ambito dell'attività industriale. Nel caso concreto, l'energia era utilizzata promiscuamente da due imprese diverse e alcuni locali erano destinati a uso abitativo.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995
Ammette l'esenzione dall'accisa per il consumo dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili.
L'esenzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla norma e non opera automaticamente per qualsiasi energia prodotta da fonti rinnovabili; il consumo deve rientrare nell'ambito richiesto, con particolare riferimento all'uso industriale e ai locali propri dell'autoproduttore.
Art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999
La qualifica di autoproduttore è collegata al consumo in proprio di almeno il 70% dell'energia prodotta.
La qualifica di autoproduttore richiede un effettivo e prevalente autoconsumo dell'energia prodotta. L'energia deve essere riferibile all'impresa e consumata direttamente nell'ambito dei propri locali e della propria attività.
Massime di principio
- L'esenzione dall'accisa per energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili richiede il rispetto congiunto dei requisiti relativi alla fonte energetica, alla qualifica di autoproduttore, alla percentuale minima di autoconsumo e alla destinazione dei consumi.
- Il requisito del consumo in proprio non è soddisfatto quando l'energia viene utilizzata promiscuamente da imprese giuridicamente distinte, salvo che la disciplina applicabile riconosca espressamente tale configurazione.
- La presenza di consumi in locali adibiti ad abitazione può far venir meno l'esenzione, poiché il beneficio è collegato a consumi effettuati in locali propri e non abitativi, nell'ambito dell'attività industriale.
- La produzione da fonti rinnovabili, da sola, non garantisce l'esenzione: occorre dimostrare documentalmente chi produce l'energia, chi la consuma, in quali locali e in quale percentuale.
- In situazioni analoghe è opportuno separare contabilmente e fisicamente i consumi industriali da quelli abitativi o riferibili ad altre imprese, verificando preventivamente il rispetto della soglia minima di autoconsumo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 lug 2017Sentenza del 19/07/2017 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 19 lug 2017Sentenza del 19/07/2017 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 19 lug 2017Sentenza del 19/07/2017 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 19 lug 2017Sentenza del 19/07/2017 n. 4881 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 19 lug 2017Sentenza del 19/07/2017 n. 17807 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 lug 2017Sentenza del 18/07/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →