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Sentenza

Sentenza del 19/07/2017 n. 212 - Comm. Trib. Prov. Como

Accise energia elettrica - Esenzione - Energia auto-prodotta da fonti rinnovabili - Autoconsumo - Uso esclusivo per finalità industriali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'esenzione è stata esclusa perché non risultavano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti. In particolare, l'uso promiscuo dell'energia da parte di imprese differenti e la presenza di locali adibiti ad abitazione impedivano di considerare il consumo come esclusivamente industriale e riferibile a un unico autoproduttore.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995 al consumo di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. La qualifica di autoproduttore, richiamata dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999, presuppone che l'impresa consumi direttamente almeno il 70% dell'energia prodotta. Inoltre, l'energia deve essere consumata integralmente in locali propri, non destinati ad abitazione e nell'ambito dell'attività industriale. Nel caso concreto, l'energia era utilizzata promiscuamente da due imprese diverse e alcuni locali erano destinati a uso abitativo.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, del d.lgs. 504/1995

    Ammette l'esenzione dall'accisa per il consumo dell'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili.

    L'esenzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla norma e non opera automaticamente per qualsiasi energia prodotta da fonti rinnovabili; il consumo deve rientrare nell'ambito richiesto, con particolare riferimento all'uso industriale e ai locali propri dell'autoproduttore.

  • Art. 2, comma 2, del d.lgs. 79/1999

    La qualifica di autoproduttore è collegata al consumo in proprio di almeno il 70% dell'energia prodotta.

    La qualifica di autoproduttore richiede un effettivo e prevalente autoconsumo dell'energia prodotta. L'energia deve essere riferibile all'impresa e consumata direttamente nell'ambito dei propri locali e della propria attività.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'accisa per energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili richiede il rispetto congiunto dei requisiti relativi alla fonte energetica, alla qualifica di autoproduttore, alla percentuale minima di autoconsumo e alla destinazione dei consumi.
  • Il requisito del consumo in proprio non è soddisfatto quando l'energia viene utilizzata promiscuamente da imprese giuridicamente distinte, salvo che la disciplina applicabile riconosca espressamente tale configurazione.
  • La presenza di consumi in locali adibiti ad abitazione può far venir meno l'esenzione, poiché il beneficio è collegato a consumi effettuati in locali propri e non abitativi, nell'ambito dell'attività industriale.
  • La produzione da fonti rinnovabili, da sola, non garantisce l'esenzione: occorre dimostrare documentalmente chi produce l'energia, chi la consuma, in quali locali e in quale percentuale.
  • In situazioni analoghe è opportuno separare contabilmente e fisicamente i consumi industriali da quelli abitativi o riferibili ad altre imprese, verificando preventivamente il rispetto della soglia minima di autoconsumo.

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