Sentenza del 19/07/2017 n. 1169 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Annullabilità dell'atto di contestazione, per carenza di legittimazione fiscale passiva, in capo all'amministratore di fatto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Al signor XXX era stata irrogata una sanzione di 1.341 euro per l'omessa esibizione, nell'anno 2010, della documentazione fiscale obbligatoria della società YYY S.r.l. Il contribuente aveva eccepito di non essere più legale rappresentante della società dal 30/04/2006, essendo subentrato il signor ZZZ, e quindi di non poter rispondere della violazione riferita al 2010. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che XXX fosse amministratore di fatto e, in quanto tale, destinatario degli obblighi di redazione e conservazione delle scritture contabili. La controversia riguardava quindi la possibilità di fondare la responsabilità del contribuente su una diversa motivazione, relativa all'ingerenza nella gestione sociale, rispetto a quella formalmente indicata nell'atto.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'accoglimento del ricorso pronunciato dalla CTP. Il giudice ha ritenuto che l'Ufficio non potesse modificare o integrare in appello la motivazione dell'atto, sostituendo alla contestazione originaria di omessa esibizione della documentazione una contestazione sostanziale di irregolare redazione o tenuta delle scritture contabili fondata sulla qualifica di amministratore di fatto. Esaminando l'atto nei termini originari, è stato riconosciuto il difetto di legittimazione passiva di XXX ratione temporis, poiché egli non rivestiva la carica nell'anno 2010. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non si è costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997
Si irroga la sanzione prevista dall'art. 9, 1 comma D.Lgs. 471/97 per aver omesso l'esibizione della documentazione contabile obbligatoria
La disposizione è stata indicata dall'Ufficio come base sanzionatoria per l'omessa esibizione della documentazione contabile obbligatoria.
Art. 18, D.P.R. 600/1973
È richiamato nell'atto quale disposizione concernente gli obblighi fiscali e contabili la cui violazione avrebbe dato luogo alla sanzione.
Art. 39, D.P.R. 633/1972
È richiamato insieme all'art. 18 del D.P.R. 600/1973 in relazione agli obblighi di documentazione e tenuta della contabilità.
Massime di principio
- La responsabilità per una sanzione tributaria deve essere valutata con riferimento alla posizione del soggetto nel periodo in cui si è verificata la violazione; la cessazione dalla carica prima dell'anno contestato può determinare il difetto di legittimazione passiva.
- L'amministrazione finanziaria non può modificare in giudizio il nucleo sostanziale della contestazione, sostituendo la violazione indicata nell'atto con una diversa condotta e una diversa ricostruzione della responsabilità.
- La qualifica di amministratore di fatto può assumere rilievo solo se adeguatamente provata e se coerente con la specifica violazione contestata e con la motivazione originaria dell'atto.
- Il giudice deve esaminare la legittimità della sanzione sulla base della motivazione contenuta nell'atto impugnato, senza consentire integrazioni decisive introdotte successivamente dall'Ufficio.
- Per contestare efficacemente una sanzione è utile documentare le date di nomina e cessazione dalla carica, nonché dimostrare l'assenza di poteri o ingerenze nella gestione durante il periodo oggetto di contestazione.
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