Cassazione Penale, Sentenza n. 24831/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per lesioni personali nei confronti del ricorrente. Il difensore ha articolato quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa per la revoca dell'ammissione dei testi della difesa per presunta tardiva citazione; 2) vizio di motivazione e valutazione errata dell'attendibilità delle persone offese, senza corretta considerazione delle dichiarazioni a discarico e dei rilievi della polizia giudiziaria; 3) errata esclusione della legittima difesa, poiché il ricorrente sarebbe stato aggredito e avrebbe reagito proporzionatamente; 4) errata esclusione dell'attenuante per provocazione, per mancato apprezzamento dell'aggressione subita e del reato di violenza privata posto in essere dagli offesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità dei motivi: i primi quattro motivi non indicano con la necessaria precisione in che misura le prove escluse o la valutazione delle risultanze avrebbero inciso sulla decisione, e prospettano in modo generico una diversa valutazione delle prove attinente al merito, non sindacabile in cassazione senza specifiche allegazioni di travisamento. Quanto alle eccezioni di legittima difesa e provocazione, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata abbia correttamente escluso tali scriminanti per evidente sproporzione tra offesa e reazione. Per l'inammissibilità è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è stata disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, poiché queste non hanno argomentato specificamente sui motivi di impugnazione.
Norme richiamate
Costituzione italiana, art. 111
Richiamata dalla difesa in relazione al diritto a un giusto processo; la Corte segnala che il diritto di difesa trova un limite nel potere del giudice di escludere prove superflue o irrilevanti e che l'allegazione generica non dimostra la lesione del diritto stesso
Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata a sostegno del principio del giusto processo; la Corte richiede però specificità delle doglianze per valutare eventuali violazioni
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. legge n. 176/2020)
Norma processuale citata in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte; non incide sulla motivazione dell'inammissibilità nel merito
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non raggiungono la specificità richiesta per questi capi, essendo in gran parte deduzioni meramente critiche della valutazione di merito
Codice penale, art. 52 (legittima difesa)
Richiamato dalle parti per sostenere la scriminante della legittima difesa. La Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui non ricorrono i presupposti: è mancata la proporzione/adeguatezza tra offesa e reazione
Codice penale, art. 62, comma 1, n. 2 (provocazione/attenuante)
Richiamato dal ricorrente per chiedere l'attenuante della provocazione. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione non abbia censurato adeguatamente il percorso logico-argomentativo della decisione che ha escluso la circostanza per evidente sproporzione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento un contributo alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa. La Corte l'ha applicata per l'evidente inammissibilità dei motivi e ha aggravato con la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Codice penale, artt. 582 e 585
Norme relative al reato di lesioni personali e alle circostanze. Sono richiamate come norme sostanziali contestate; la Corte ha ritenuto che le censure sulle valutazioni di fatto non fossero specifiche
Codice di procedura penale, artt. 192 e 533
Norme procedurali richiamate nella ricostruzione delle censure sulla valutazione delle prove e sulla motivazione; la Corte ha sottolineato che la generica doglianza su mancata disamina non è sufficiente in cassazione
Massime di principio
- In cassazione le censure devono essere specifiche: occorre indicare con precisione in che modo l'elemento di prova omesso o valutato erroneamente avrebbe inciso sulla decisione, non limitandosi a una diversa lettura del merito
- Le doglianze generiche sulla motivazione o sull'omessa disamina di taluni elementi in appello sono inammissibili: è necessario riferire i singoli punti del travisamento della prova e rinviare all'esatta parte della motivazione censurata
- Le questioni attinenti alla valutazione della credibilità delle persone offese e alla proporzione tra offesa e reazione (legittima difesa o provocazione) sono valutazioni tipicamente di merito e, per essere sindacate in cassazione, devono essere accompagnate da specifiche violazioni di legge o da argomentazioni che dimostrino il travisamento delle risultanze probatorie
- La richiesta di ammissione o di riammissione di testi deve spiegare perché la mancata escussione abbia effetti decisivi; il giudice può escludere prove ritenute superflue o irrilevanti senza violare il diritto di difesa
- L'inammissibilità evidente e priva di specificità può comportare sanzioni: la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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