Sentenza n. 471/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio dell’iscrizione dell’impresa nella white list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, notificato il 6 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego di iscrizione nella white list deducendo tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che l’esenzione prevista dall’art. 83, comma 3, lett. d), d.lgs. 159/2011 per l’attività artigiana esercitata in forma di impresa individuale impedisse l’applicazione della disciplina antimafia, lamentando inoltre violazione dei principi di legalità, prevedibilità, buon andamento, libertà d’iniziativa economica e proporzionalità, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e illogicità. In secondo luogo, ha contestato la ricostruzione prefettizia degli indizi relativi al titolare: frequentazioni asseritamente episodiche e prive di legami effettivi; irrilevanza o insufficiente approfondimento dei rapporti di parentela e affinità; inattualità delle criticità riferite a ex dipendenti e assenza di condanne o di reati-spia; non significatività della partecipazione in un’altra società; erronea valutazione della partecipazione al consorzio, che sarebbe stata meramente esecutiva e non imprenditoriale; irrilevanza dei rapporti di cantiere e delle fatture, ritenuti normali corrispettivi per il lavoro svolto. Ha denunciato, conseguentemente, violazione della normativa antimafia, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento e irragionevolezza, chiedendo anche acquisizioni istruttorie sul fascicolo e sulle interdittive riguardanti il consorzio e i consorziati. In terzo luogo, ha lamentato l’omessa ammissione alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sostenendo che l’occasionalità dei contatti e la regolarità dei rapporti economici avrebbero richiesto una misura meno restrittiva e una specifica valutazione istruttoria e motivazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, con essi, il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l’esenzione dell’art. 83, comma 3, lett. d), riguardi il dovere ordinario delle amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia e non escluda in assoluto i controlli né l’applicazione della disciplina alle imprese individuali artigiane. Nel caso concreto, la partecipazione della ricorrente al consorzio dal 2017, le cointeressenze economiche e l’operatività collegata al settore edilizio escludevano comunque che si trattasse di attività priva di relazioni imprenditoriali; inoltre, l’iscrizione nella white list per i settori rilevanti è prevista indipendentemente dalle soglie del Codice antimafia. Sul secondo motivo il Collegio ha ritenuto che la Prefettura avesse fondato il giudizio su elementi plurimi e convergenti, valutati unitariamente e non in modo automatizzato o atomistico: frequentazioni del titolare con soggetti controindicati, una rete di rapporti familiari significativa per ampiezza e collegamenti con la criminalità organizzata locale, presenza di dipendenti controindicati, partecipazioni societarie e stabile partecipazione al consorzio. I controlli del 2006 e del 2017, anche alla luce di elementi emersi successivamente, concorrevano a delineare continuità di relazioni e convergenza nell’ambiente criminale. I rapporti familiari, considerati insieme alla commistione con l’attività economica e agli altri indizi, rendevano non implausibile una conduzione familiare e una regia collettiva. La presenza di dipendenti controindicati poteva rilevare anche senza prova di un loro ruolo apicale o di un’influenza concreta sulle decisioni aziendali; fatti successivi alla cessazione del rapporto potevano confermare la criticità del soggetto. La partecipazione consortile non era un rapporto episodico o una mera commessa: il vincolo, stabile dal 2017, si accompagnava alla presenza di quindici consorziati o ex consorziati colpiti da interdittive, a cantieri comuni e a rapporti commerciali con il consorzio pari a euro 14.921,40 nel 2022 e a euro 69.026,80 nel 2023. L’impresa non aveva prodotto documentazione idonea a contrastare il quadro economico complessivo. Il TAR ha quindi giudicato non necessaria l’ulteriore istruttoria richiesta, reputando il provvedimento dettagliatamente motivato e basato su elementi oggettivi sufficienti. Sul terzo motivo, il TAR ha riconosciuto l’obbligo di motivare l’esclusione della prevenzione collaborativa, ma ha ritenuto tale obbligo assolto: il provvedimento aveva indicato la pluralità e la rilevanza dei rapporti parentali e lavorativi e il collegamento significativo con un consorzio fortemente controindicato, elementi strutturali incompatibili con l’ipotesi di agevolazione occasionale e tali da rendere logicamente inidonee le misure collaborative a neutralizzare il rischio. La richiesta di acquisizione documentale è stata pertanto ritenuta non necessaria. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Prefettura, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, lett. d), d.lgs. 159/2011
La disposizione di cui al surriferito art. 83, comma 3, lett. d, del D.Lgs. n. 159/2011 va letta in relazione al riferito contesto consortile, organizzativo e partecipativo che indubbiamente riconfigura in senso ampliativo il dimensionamento e l’ambito di operatività dell’impresa - rendendoli significativi - potendosi, quindi, escludere di ricondurli alla rappresentata “limitatissima attività di impresa artigiana, sostanzialmente priva di relazioni imprenditoriali”.
L’esenzione per l’attività artigiana individuale non opera come esclusione assoluta dai controlli antimafia; la sua applicazione va valutata considerando il contesto organizzativo, consortile e partecipativo, che può ampliare significativamente dimensioni e operatività effettive dell’impresa.
art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012
Pertanto, la doglianza attorea rivolta a valorizzare nel caso concreto la presunta limitazione contenuta nell’art. 83, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 159/2011, come detto in ogni caso da leggersi in senso facultizzante e non escludente, è destituita di fondamento sia in relazione all’illustrata esegesi sistematico-sostanziale della norma invocata (nonchè dell’effettivo dimensionamento dell’attività operativa della ditta ricorrente) sia in considerazione della obbligatorietà dell’iscrizione nelle c.d. white lists ex art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 “indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (e quindi a prescindere dal valore dell’attività considerata) ed ex art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 indipendentemente dalla forma giuridica o dal dimensionamento (rilevando l’ampio spettro dei settori ivi individuati) con la relativa applicazione della disciplina antimafia.
Per le attività individuate dalla legge, l’acquisizione della comunicazione o informazione antimafia tramite white list è obbligatoria indipendentemente dalle soglie del Codice antimafia; la disciplina non è esclusa per ragioni di forma giuridica o dimensioni dell’operatore.
art. 5-bis d.l. 74/2012, convertito dalla l. 122/2012
Pertanto, la doglianza attorea rivolta a valorizzare nel caso concreto la presunta limitazione contenuta nell’art. 83, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 159/2011, come detto in ogni caso da leggersi in senso facultizzante e non escludente, è destituita di fondamento sia in relazione all’illustrata esegesi sistematico-sostanziale della norma invocata (nonchè dell’effettivo dimensionamento dell’attività operativa della ditta ricorrente) sia in considerazione della obbligatorietà dell’iscrizione nelle c.d. white lists ex art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 “indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” (e quindi a prescindere dal valore dell’attività considerata) ed ex art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 indipendentemente dalla forma giuridica o dal dimensionamento (rilevando l’ampio spettro dei settori ivi individuati) con la relativa applicazione della disciplina antimafia.
La disciplina speciale delle white list e dei controlli antimafia nei settori interessati si applica senza delimitazioni basate sulla forma giuridica o sulle dimensioni dell’operatore.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Nel gravato provvedimento, la Prefettura, premesso che nel caso di specie sono stati considerati più fattori che rivelano conclamati elementi indiziari convergenti, espressamente sunteggiati a pag. 16 e 17 e che l’interessata non ha partecipato alla fase endoprocedimentale pur destinataria dell’avviso, conclude per l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la fattispecie della agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 94-bis, D. Lgs. 159/2011 considerando nello specifico la pluralità e rilevanza dei rapporti parentali e i rapporti lavorativi imperniati significativamente su di un consorzio a forte controindicazione. Pertanto, il Collegio ritiene che la motivazione relativa al diniego di ammissione alla misura di prevenzione collaborativa sia adeguata risultando evidenziati dettagliatamente elementi strutturali che depongono per la sussistenza di circostanze che rendono ex se incontrovertibile la circostanza per cui l’applicazione delle misure preventive non potrebbe comunque logicamente garantire la neutralizzazione del rischio infiltrativo.
Il diniego della prevenzione collaborativa richiede una motivazione sulla non occasionalità dell’agevolazione e sull’inidoneità delle misure meno restrittive; l’obbligo è assolto quando sono illustrati elementi strutturali e convergenti che rendono logicamente insufficiente la misura collaborativa a neutralizzare il rischio.
Massime di principio
- L’esenzione prevista per l’attività artigiana esercitata in forma di impresa individuale non esclude in assoluto l’applicabilità dei controlli antimafia: l’effettiva dimensione e operatività dell’impresa vanno considerate anche alla luce di partecipazioni, rapporti consortili e cointeressenze economiche.
- Nei giudizi sulla permeabilità mafiosa, gli indizi devono essere valutati in modo unitario e convergente secondo una prognosi probabilistica, senza richiedere la prova penale di una condotta illecita; frequentazioni, rapporti familiari, dipendenti controindicati, partecipazioni societarie e legami consortili possono concorrere a fondare il rischio.
- La rilevanza dei rapporti familiari ai fini della prevenzione antimafia non deriva dal solo vincolo genealogico, ma può risultare dalla loro intensità e ampiezza, dai collegamenti con l’attività economica e dalla convergenza con altri elementi, quando rendano non implausibile una conduzione familiare o una regia collettiva dell’impresa.
- La presenza di dipendenti controindicati può concorrere al giudizio di rischio anche se il lavoratore non ricopre ruoli apicali e non sia dimostrata una sua influenza concreta sulle decisioni aziendali; elementi emersi dopo la cessazione del rapporto possono confermare la criticità rilevante nella valutazione preventiva.
- Un rapporto consortile stabile, accompagnato da partecipazioni, rapporti economici non episodici e collegamenti con consorziati controindicati, può giustificare la valutazione del rischio di infiltrazione anche nei confronti dell’impresa consorziata; non è sufficiente obiettare l’assenza di contestazioni dirette agli amministratori o alla singola impresa.
- Il diniego delle misure di prevenzione collaborativa deve essere motivato con riguardo all’occasionalità dell’agevolazione e alla capacità delle misure meno restrittive di neutralizzare il rischio; la motivazione è adeguata quando individua legami strutturali, organici o duraturi che rendano tali misure logicamente insufficienti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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