Cassazione Penale, Ordinanza n. 05311/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo sussistente una colpa nell'irrituale proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliare. Dalla motivazione richiamata nel provvedimento emerge che il diniego era fondato su più profili: mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare l'allontanamento del richiedente dalla consorteria camorristica di cui era risultato capo e promotore insieme al padre e ai fratelli; attuale vitalità del clan, inserito in un contesto di faida tra sodalizi rivali; insussistenza di una collaborazione effettiva con la giustizia e, allo stesso tempo, mancanza dei presupposti per la collaborazione impossibile o inesigibile; inidoneità del domicilio indicato, poiché vi risiedevano familiari tutti pluripregiudicati per il medesimo reato associativo. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché generico e non specificamente correlato alle ragioni poste a base del diniego, in particolare non confrontandosi con la valutazione del Tribunale di sorveglianza rispetto ai requisiti dell'art. 4-bis ord. pen.
Norme richiamate
art. 4-bis ord. pen.
La Corte valorizza il riferimento del Tribunale di sorveglianza al tenore letterale della disciplina ostativa, ritenendo che la motivazione del diniego fosse coerente con i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e che il ricorso non si confrontasse specificamente con tali presupposti.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego di un beneficio penitenziario, il ricorso è inammissibile quando si limita a censure generiche e non si confronta in modo specifico con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- In presenza di una disciplina ostativa ex art. 4-bis ord. pen., il giudice può negare il beneficio se non risultano dimostrati elementi idonei a escludere la persistente pericolosità o il collegamento con il contesto criminale di appartenenza.
- Ai fini dell'accesso a misure alternative o domiciliari, il domicilio proposto deve essere concretamente idoneo; la coabitazione con familiari pluripregiudicati per il medesimo reato può costituire elemento negativo rilevante.
- La mancata collaborazione con la giustizia e l'assenza dei presupposti della collaborazione impossibile o inesigibile possono legittimare il rigetto dell'istanza quando la persona richiedente rientri in un contesto associativo criminale tuttora vitale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può comportare, oltre alle spese processuali, la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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