Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1943

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 della Commissione, dell’11 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India

Normativa europea32024R1943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di cavi di fibre ottiche dall’India, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso di causalità. La Commissione applica la regola del dazio inferiore, fissando aliquote diverse per i gruppi di produttori esportatori in base ai margini accertati e imponendo specifiche formalità documentali per beneficiare delle aliquote individuali. Il provvedimento resta applicabile per sei mesi ed è adottato senza registrazione delle importazioni, poiché non è stato riscontrato un ulteriore aumento sostanziale delle stesse dopo l’avvio dell’inchiesta.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti da una o più fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e/o connettorizzati, classificati ai codici NC ex 8544 70 00 e TARIC 8544700010 e 8544700091, originari dell’India. Sono esclusi i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con fibre munite di pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità e i cavi per uso sottomarino con isolamento plastico e conduttore di rame o alluminio con fibre contenute in moduli metallici. Il dazio provvisorio si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; per le imprese del gruppo HFCL (HFCL Limited e HTL Limited) il dazio non si applica in ragione dell’accertamento provvisorio di dumping nullo.

Dazio antidumping provvisorio sui cavi di fibre ottiche originari dell’India

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1943 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell’India, al termine di un’inchiesta avviata nel novembre 2023. La Commissione fonda il provvedimento sull’accertamento provvisorio di dumping, pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e nesso di causalità, applicando la regola del dazio inferiore.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta il 16 novembre 2023 a seguito di denuncia di Europacable presentata per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate, ha selezionato campioni di produttori dell’Unione ed esportatori indiani, ha svolto verifiche in loco e ha definito il periodo dell’inchiesta dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, con periodo in esame dal 1° gennaio 2020 alla fine del periodo dell’inchiesta.

Mancata registrazione delle importazioni

Pur nel contesto dell’inchiesta antidumping, la Commissione ha deciso di non registrare le importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036. La decisione si fonda sull’assenza di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta, requisito richiesto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.

Prodotto interessato, prodotto in esame ed esclusioni

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, con una o più fibre rivestite individualmente e con involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e anche connettorizzati. Il prodotto in esame è quello originario dell’India, classificato ai codici NC ex 8544 70 00 e TARIC 8544700010 e 8544700091.

Sono esclusi:

  • i cavi di lunghezza inferiore a 500 metri con pezzi di congiunzione operativi a una o entrambe le estremità;
  • i cavi per uso sottomarino con isolamento plastico, conduttore di rame o alluminio e fibre contenute in moduli metallici.

La Commissione ha inoltre chiarito che il prodotto importato, il prodotto venduto sul mercato interno indiano e il prodotto fabbricato dall’industria dell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Definizione del prodotto e contestazioni

Alcuni esportatori hanno contestato l’interpretazione di "fibre rivestite individualmente", sostenendo che le fibre non singolarmente rivestite dovessero essere escluse. La Commissione ha respinto tali argomentazioni richiamando le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione e osservando che l’interpretazione di una decisione di un’autorità straniera non incide sul diritto doganale dell’Unione.

Accertamento del dumping

Per gli esportatori campionati, la Commissione ha prima verificato la rappresentatività delle vendite sul mercato interno e ha poi determinato il valore normale sulla base dei prezzi interni o, in mancanza di dati sufficienti, mediante costruzione del valore normale. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base al prezzo effettivo pagato o, per le vendite tramite società collegate importatrici, al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente con i relativi adeguamenti.

I margini provvisori di dumping sono i seguenti:

  • Gruppo MP Birla: 6,9 %;
  • Sterlite Technologies Limited: 11,4 %;
  • Gruppo HFCL: 0 %;
  • altre società che hanno collaborato: 9,0 %;
  • tutte le altre società: 11,4 %.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione identifica l’industria dell’Unione in 14 gruppi di produttori. Sulla base dei dati di mercato e dei questionari verificati, conclude che l’industria ha subito un pregiudizio notevole. Pur essendo aumentati alcuni indicatori quantitativi, come produzione, vendite e capacità, sono peggiorati gli indicatori economico-finanziari: i prezzi di vendita sono rimasti sotto pressione, la redditività è scesa dal 12,7 % al 3,4 %, il flusso di cassa si è ridotto e l’utile sul capitale investito è diminuito sensibilmente.

La Commissione attribuisce rilievo anche al mercato delle gare d’appalto, che rappresenta la modalità principale di vendita e in cui i prezzi molto bassi offerti dagli esportatori indiani avrebbero contribuito alla contrazione dei prezzi nell’Unione.

Nesso di causalità e altri fattori esaminati

La Commissione ritiene provato il nesso causale tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. L’aumento delle importazioni dall’India ha coinciso con il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione e con una costante pressione al ribasso sui prezzi.

Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui:

  • importazioni non oggetto di dumping dall’India;
  • importazioni dalla Cina;
  • importazioni da altri paesi terzi;
  • vendite vincolate;
  • aumento dei costi delle materie prime e dell’energia;
  • effetti della pandemia di COVID-19;
  • concorrenza interna all’industria dell’Unione;
  • investimenti, capacità e scorte.

La Commissione riconosce che alcuni di questi fattori possono aver contribuito in parte alla situazione del settore, ma conclude che non hanno interrotto il nesso causale con le importazioni indiane oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione

In base all’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione valuta l’interesse dell’Unione e conclude che l’adozione delle misure è complessivamente favorevole. Per l’industria dell’Unione, il dazio dovrebbe consentire un recupero dei prezzi e dei margini, nonché nuovi investimenti e innovazione.

Per importatori e utilizzatori, la Commissione ritiene che l’impatto non sia sproporzionato, anche perché i cavi di fibre ottiche rappresentano una quota limitata dei costi complessivi dei progetti e perché esistono fonti alternative di approvvigionamento e capacità produttiva nell’Unione.

Misure provvisorie e adempimenti doganali

Il regolamento istituisce i seguenti dazi provvisori, espressi sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto:

  • 6,9 % per Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd e Vindhya Telelinks Ltd, con codice addizionale TARIC 89CF;
  • 11,4 % per Sterlite Technologies Limited e Sterlite Tech Cables Solutions Limited, con codice addizionale TARIC 89CG;
  • 9,0 % per le altre società che hanno collaborato, elencate in allegato;
  • 11,4 % per tutte le altre importazioni originarie dell’India, con codice TARIC C999.

Il gruppo HFCL (HFCL Limited e HTL Limited, codice TARIC 89CH) è espressamente escluso dall’applicazione del dazio, in quanto per tali esportatori non è stato riscontrato dumping nella fase provvisoria.

Per applicare le aliquote individuali, è necessaria una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società. In assenza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Durata, osservazioni e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario. La Commissione precisa che le risultanze provvisorie potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e mancata registrazione

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 16 novembre 2023 su denuncia di Europacable presentata per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha deciso di non registrare le importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, poiché non ha riscontrato, dopo l’apertura, un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da soddisfare l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d).

Prodotto interessato e definizione del prodotto

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali con fibre rivestite individualmente, con involucro protettivo, anche con conduttori elettrici e connettorizzati. Sono esclusi i cavi inferiori a 500 metri con terminazioni operative su entrambe o una sola estremità e i cavi sottomarini con isolamento plastico e conduttore metallico. Il prodotto in esame è quello originario dell’India, classificato ai codici NC ex 8544 70 00 e TARIC 8544700010/8544700091.

Accertamento del dumping

Per i gruppi inseriti nel campione la Commissione ha determinato il valore normale sul mercato interno o, se necessario, mediante costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base, e ha confrontato tale valore con il prezzo all’esportazione franco fabbrica. I margini provvisori di dumping risultano pari al 6,9 % per il gruppo MP Birla, all’11,4 % per Sterlite Technologies Limited, allo 0 % per il gruppo HFCL e al 9,0 % per gli altri collaboranti non campionati; per tutte le altre società il margine è fissato all’11,4 %.

Pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione

La Commissione considera costituita l’industria dell’Unione da 14 gruppi/produttori e conclude che essa ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base. Vengono evidenziati la contrazione dei prezzi di vendita, il calo della redditività dal 12,7 % al 3,4 %, il peggioramento del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito, nonché effetti negativi sugli investimenti, a fronte dell’aumento delle importazioni indiane a prezzi inferiori.

Nesso di causalità e altri fattori

La Commissione ritiene provato il nesso causale tra le importazioni indiane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Sono stati esaminati anche altri fattori, tra cui importazioni non oggetto di dumping dall’India, importazioni dalla Cina, importazioni da altri paesi terzi, vendite vincolate, aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, COVID-19, concorrenza intra-UE e investimenti/scorte/capacità, ma nessuno di essi interrompe il nesso di causalità.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

In applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione applica la regola del dazio inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. I dazi provvisori sono fissati al 6,9 % per Birla Cable Ltd, Universal Cables Ltd e Vindhya Telelinks Ltd; all’11,4 % per Sterlite Technologies Limited e Sterlite Tech Cables Solutions Limited; al 9,0 % per le altre società che hanno collaborato; all’11,4 % per tutte le altre società. Per il gruppo HFCL (HFCL Limited e HTL Limited) non si applica alcun dazio.

Formalità doganali, fattura commerciale e garanzia

Per beneficiare dell’aliquota individuale, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata dal responsabile dell’entità emittente, con indicazione di volume, prodotto, società produttrice e codice TARIC. In assenza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Inoltre, nella dichiarazione doganale deve essere indicato il numero di chilometri di cavo importati e gli Stati membri devono trasmettere mensilmente alla Commissione i dati relativi ai codici TARIC interessati.

Termini per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario.

Durata e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedoganedifesa commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.