Cassazione Penale, Sentenza n. 45871/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa a sentenze richiamate nell'ordine di carcerazione. Le censure sono basate su due motivi principali: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 629-bis, 420-bis, 161 e 178 lett. c) c.p.p., sostenendo che le notifiche erano state effettuate per inidoneità del domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 4, e non al domiciliatario; inoltre il difensore di fiducia aveva successivamente rinunciato al mandato senza che l'imputato ne fosse informato, e pertanto non sarebbe corretta l'attribuzione di negligenza al ricorrente; 2) vizio di motivazione perché la Corte di merito avrebbe dato eccessivo rilievo al decreto di latitanza e alla rinuncia del difensore, non valutando adeguatamente la cronologia delle notifiche (es. notifica al difensore di fiducia datata 13/07/2016 e rinuncia al mandato 24/10/2016) e la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato (art. 625-ter c.p.p.), non ricorra l'incolpevole mancata conoscenza del processo: il giudice di merito ha motivatamente rilevato che l'imputato ha tenuto una condotta volontariamente elusiva (rinunce ripetute al mandato del difensore, irreperibilità strategica, vicinanza temporale e omogeneità delle condotte) idonea a dimostrare un disegno preordinato a sottrarsi al processo. La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto non decisivo, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale, il profilo di una precedente "vocatio in ius" negativa e ha condiviso l'apprezzamento dato alla latitanza. Per tali ragioni la valutazione di merito è stata ritenuta immune da vizi che la Cassazione potrebbe sindacare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per indicare la modalità di trattazione del ricorso (esame da parte della Corte).
art. 625-ter cod. proc. pen.
Regola la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte interpreta che la rescissione è preclusa quando la mancata conoscenza sia 'colpevole' ovvero l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza derivanti dalla conoscenza anche iniziale del procedimento.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma citata nella censura difensiva; la Corte ritiene infondate le doglianze mosse evocando tale disposizione, in quanto i fatti dimostrano autonomia e volontarietà nel sottrarsi al processo.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella doglianza; la Corte non ha accolto la prospettazione di violazione, ritenendo congrua la valutazione di merito.
art. 161 cod. proc. pen.
Disciplina le modalità di notificazione quando il domicilio è ritenuto inidoneo; il ricorrente ha sostenuto che le notifiche erano state effettuate ai sensi di questo articolo e non al domiciliatario, ma la Corte ha ritenuto che, anche a fronte di tali notifiche, l'imputato abbia comunque tenuto condotte che denotano volontà di sottrarsi al processo.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella censura; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione in relazione alle deduzioni difensive.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla sanzione alla Cassa delle ammende.
D.Lgs. n. 150/2020
Richiamato come riferimento temporale: la giurisprudenza considera il regime applicabile per le dichiarazioni di assenza avvenute prima dell'entrata in vigore del decreto; la Corte ha applicato l'orientamento consolidato che ammette la valutazione della colpevolezza della mancata conoscenza.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo (art. 625-ter c.p.p.) è ammessa solo quando la mancata conoscenza sia incolpevole; la semplice mancata ricezione di atti non basta se emergono elementi che indicano mancanza di diligenza o una strategia elusiva.
- Fatti quali elezione di domicilio, nomina ripetuta di difensori di fiducia, successive rinunce al mandato, notifiche effettuate a difensori o ai sensi dell'art. 161 c.p.p., e l'emissione di decreti di latitanza costituiscono indici rilevanti per valutare la responsabilità dell'imputato nella mancata conoscenza del processo.
- La Corte di cassazione non sostituisce il proprio libero convincimento alla valutazione di merito sui fatti e sulle prove, salvo vizi logici o di diritto evidenti; pertanto le valutazioni fattuali della Corte d'appello trovano ampia tutela in sede di legittimità.
- La precedente 'vocatio in ius' negativa (mancata comparizione) non è necessariamente decisiva: va valutata nel contesto complessivo delle condotte dell'imputato e delle notifiche effettuate, ma non impedisce di ritenere fondata la motivazione di merito quando altri elementi evidenziano una condotta elusiva.
- Chi intende ottenere la rescissione del giudicato deve dimostrare tempestivamente e con elementi concreti l'incolpevolezza della mancata conoscenza; altrimenti espone la parte a rigetto e a sanzioni economiche (spese e ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45791/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45792/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45793/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45794/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45796/2024 del 13/12/2024
- Sentenza penale · 13 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45797/2024 del 13/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →