Sentenza n. 2723/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 41/2025, depositata e resa pubblica il 10 gennaio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 615/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 9 ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 41/2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21, per euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente mediante accredito complessivo di euro 1.000,00 e a pagare le spese di lite. La pronuncia era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2025. Nonostante la notificazione, l'Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando sulla base degli atti che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero, tramite l'organo competente, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente nei termini stabiliti dal giudice del lavoro, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, compresi i poteri di ordinare l'esecuzione e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere le iniziative esecutive; nel caso concreto, il termine era decorso prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una pronuncia giurisdizionale esecutiva è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione e questa non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della pronuncia.
- In sede di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, può utilizzare il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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