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Sentenza

Sentenza n. 254/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Regionale Amministrativo di Giustizia Amministrativa di Trento, Sezione Unica, 30 novembre 2023, n. 199, resa tra le parti, non notificata e concernente due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);

Giustizia amministrativa202401266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TRGA di Trento che aveva accolto il ricorso contro i dinieghi di due domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per sospensione di lavori edili dovuta a condizioni meteorologiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva richiesto la CIGO per la sospensione di lavori di intonacatura interna in un cantiere situato in località montana, sostenendo che il freddo e il gelo avessero impedito l'impiego del materiale edilizio. Il TRGA aveva ritenuto che la sospensione fosse riconducibile alle avverse condizioni atmosferiche e non imputabile all'impresa. L'INPS ha appellato la sentenza deducendo, in primo luogo, errores in iudicando per contraddittorietà e insufficienza della motivazione, rilevando il mutamento dell'orientamento espresso in sede cautelare. In secondo luogo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. 148/2015 e del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, sostenendo che la sospensione non dipendesse da un evento meteorologico imprevedibile e non imputabile, ma dalla scelta dell'impresa di eseguire lavori in quota, durante l'inverno, in una zona montana caratterizzata ordinariamente da temperature molto basse e utilizzando un materiale non impiegabile in tali condizioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha esaminato congiuntamente i motivi. Ha ritenuto applicabile l'art. 11 d.lgs. 148/2015, che ammette la CIGO per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, interpretato alla luce del d.m. n. 95442/2016, secondo cui la non imputabilità richiede involontarietà e non riconducibilità a imperizia o negligenza. Nel caso concreto, il freddo e il gelo non erano imprevedibili, poiché il cantiere si trovava in area montana a 1.081 metri di altitudine, con temperature invernali frequentemente sotto lo zero e con una specifica confluenza di aria fredda. Inoltre, i lavori erano già stati sospesi preventivamente dal direttore dei lavori, che aveva ritenuto impossibile operare nel mese di dicembre per evitare il danneggiamento dei materiali. L'INPS aveva quindi correttamente rilevato che, al momento dell'evento meteorologico, non era in corso alcuna attività lavorativa e che l'interruzione era già stata disposta e conosciuta dall'impresa. La situazione era riconducibile alle scelte imprenditoriali e alla tempistica dei lavori, non a un evento meteorologico transitorio, imprevedibile e non imputabile. I dinieghi di CIGO sono stati pertanto ritenuti immuni dai vizi dedotti. La sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso originario dell'impresa è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    “ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali”

    La CIGO presuppone che la sospensione lavorativa dipenda da un evento transitorio, non imputabile all'impresa o ai lavoratori; le intemperie stagionali rilevano solo quando presentino tale carattere e incidano effettivamente su attività lavorative in corso.

  • d.m. 15 aprile 2016, n. 95442

    “la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti”

    La non imputabilità richiede involontarietà e assenza di riconducibilità a imperizia o negligenza; non ricorre quando la sospensione dipenda da scelte organizzative o imprenditoriali prevedibili.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della CIGO per intemperie stagionali, l'evento deve essere transitorio, non imputabile all'impresa o ai lavoratori e concretamente idoneo a determinare la sospensione di attività lavorative in corso.
  • La non imputabilità richiesta per la CIGO implica involontarietà e non riconducibilità della situazione ad imperizia, negligenza o scelte organizzative dell'impresa.
  • Le condizioni meteorologiche ordinariamente prevedibili in una determinata area e stagione, valutate anche in relazione all'altitudine e alle caratteristiche locali del cantiere, non costituiscono di per sé un evento imprevedibile idoneo a giustificare la CIGO.
  • Non può essere riconosciuta la CIGO quando la sospensione dei lavori sia stata disposta preventivamente e autonomamente dall'impresa o dalla direzione dei lavori, prima dell'evento meteorologico dedotto, poiché manca il nesso causale tra l'evento e l'interruzione dell'attività lavorativa.
  • La scelta di programmare lavorazioni incompatibili con le condizioni climatiche normalmente presenti nel periodo e nel luogo interessati è imputabile all'organizzazione dell'impresa e non può essere trasformata in un evento imprevedibile ai fini dell'accesso alla CIGO.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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