Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef e addizionali per l’anno 2006 sulla base dell’accertamento sintetico da redditometro. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente annullando l’atto impositivo, affermando di non voler entrare nel merito dell’ammissibilità dell’utilizzo retroattivo del nuovo redditometro, ma richiamando il "buon senso" e criteri più flessibili rispetto a calcoli matematici; aveva inoltre richiamato le rate di mutuo come elementi non utili quali indici di capacità di spesa e aveva aderito alle argomentazioni del contribuente contro la rigida applicazione dell’accertamento sintetico. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere la CTR deciso in base al "buon senso" e con motivazione non intellegibile e non esplicativa del percorso logico-giuridico; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dei decreti ministeriali attuativi, dell’art. 22 d.l. 78/2010 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., per errata applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico e dell’onere della prova, che grava sul contribuente. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato lamentando la mancata pronuncia sulla questione della retroattività delle nuove disposizioni del d.l. 78/2010.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla, perché fondata su richiami al "buon senso", contraddittoria sull’applicazione della disciplina transitoria del nuovo redditometro e priva di una reale esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, poiché entrambi attengono al merito della pretesa tributaria. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni di merito con adeguata motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la sua violazione integra nullità quando la decisione non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione della decisione, la cui mancanza o apparenza determina nullità
art. 113 c.p.c.
richiamato per evidenziare il divieto di decidere secondo equità fuori dei casi consentiti
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla necessità di motivazione
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
norma sull’accertamento sintetico del reddito; la Corte ne riafferma l’applicazione secondo la disciplina ratione temporis vigente
D.M. 10 settembre 1992
richiamato come fonte attuativa della disciplina dell’accertamento sintetico
D.M. 19 novembre 1992
richiamato come fonte attuativa della disciplina dell’accertamento sintetico
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010
richiamato per la novella dell’art. 38 d.P.R. 600/1973; la Corte ribadisce che la disciplina transitoria opera solo per gli accertamenti riferiti all’anno d’imposta 2009 e successivi
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova nel giudizio sull’accertamento sintetico
art. 2728 c.c.
richiamato per il regime presuntivo posto a base dell’accertamento sintetico
art. 2729 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici e il relativo valore probatorio
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione, perché manca la reale disamina del quadro probatorio e del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario non è sufficiente il richiamo a criteri di "buon senso" o a formule generiche: il giudice deve indicare in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono l’annullamento o il rigetto dell’atto impositivo.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l’Amministrazione può fondare la pretesa su indicatori di capacità contributiva previsti dalla legge, mentre incombe sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
- La novella dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 introdotta dal d.l. 78/2010 si applica, in base alla disciplina transitoria, solo agli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2009 e ai successivi; non opera retroattivamente per annualità anteriori.
- Quando una censura investe soltanto il merito della pretesa tributaria, essa resta assorbita se la sentenza di merito viene cassata per un vizio pregiudiziale di motivazione apparente.
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