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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: - del regolamento del Comune di Procida per l’applicazione del contributo di sbarco, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021, nella parte in cui (art. 3) stabilisce che “Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente”; - della predetta delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19/04/2021 del Comune di Procida, nella parte in cui si approva la suddetta modifica del Regolamento, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della tariffa di sbarco; - della delibera della Giunta Comunale n. 134 del 28/05/2021, relativa all’approvazione della nuova tariffa del contributo di sbarco, nella parte in cui stabilisce “la nuova tariffa del contributo di sbarco nella misura di euro 3,00 nel periodo compreso tra il 6 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021”, - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di interesse (per illegittimità derivata), di tutti gli atti conseguenti che ne costituiscono concreta applicazione. B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 marzo 2023: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Procida n. 55 del 27/07/2022, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024: approvazione ai Sensi dell’art. 151 del d.lgs. N. 267/2000 e dell’art. 10 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, in uno con i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed, in particolare - in parte qua (e se e per quanto di interesse) - dell’Allegato B) alla predetta deliberazione di C.C., avente ad oggetto: “Nota integrativa al bilancio di previsione 2022/2024” – depositata dal Comune di Procida in data 20.01.2023, nel giudizio R.G. n. 16853/2022 innanzi alla 26ª Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – laddove, tale nota dovesse essere intesa – come riferito nelle memorie difensive del predetto Comune – quale approvazione, in parte qua (espressa o tacita), e/o come proroga, in parte qua (espressa o tacita) dell’aumento del contributo di sbarco anche in relazione all’anno 2022 (altrimenti sprovvisto di copertura autorizzativa); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di interesse (per illegittimità derivata), di tutti gli atti conseguenti che ne costituiscono concreta applicazione.

Giustizia amministrativa202205505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul contributo di sbarco, delibera consiliare di modifica, delibera di Giunta di determinazione della tariffa e, con motivi aggiunti, delibera di approvazione del bilancio di previsione asseritamente riferita alla proroga dell’aumento tariffario per il 2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, vettore marittimo operante sulla tratta Pozzuoli-Procida, ha impugnato il regolamento comunale sul contributo di sbarco, la delibera consiliare che ne aveva demandato alla Giunta la determinazione annuale e la delibera giuntale che aveva fissato il contributo in euro 3 per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2021. Ha dedotto, in particolare, l’incompetenza della Giunta, sostenendo che l’aumento avrebbe dovuto essere stabilito dal regolamento consiliare, la violazione dell’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011, per il superamento dei limiti e per l’asserita applicazione dell’aumento all’intero anno, la violazione dell’art. 82 TUEL, della gerarchia delle fonti e vari profili di eccesso di potere. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e la relativa nota integrativa, nella parte in cui il Comune avrebbe inteso ricavare da tali atti un’approvazione o proroga dell’aumento del contributo per il 2022. Sono stati dedotti violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 23/2011, dei principi di legalità, tipicità e nominatività, dell’art. 97 Cost., difetto di motivazione, carenza di potere in concreto, sviamento e nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. La ricorrente ha rappresentato di avere ricevuto avvisi di accertamento per il mancato o parziale versamento del contributo, impugnati davanti alla giustizia tributaria, e ha sostenuto la necessità di ottenere l’annullamento degli atti amministrativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo inammissibile per carenza di interesse, rilevando che le compagnie di navigazione non sono soggetti passivi del contributo di sbarco, ma svolgono soltanto attività di riscossione dai passeggeri e di riversamento al Comune; pertanto, secondo il giudice, l’aumento della tariffa non incide direttamente sulla loro sfera giuridica. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo infondata la censura relativa all’incompetenza della Giunta: l’art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011 riserva al regolamento l’istituzione e la disciplina del contributo, ma non contiene una deroga al riparto generale di competenze previsto dal TUEL quanto alla determinazione delle tariffe. In base agli artt. 42 e 48 TUEL, il Consiglio è competente per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, mentre la determinazione delle aliquote e delle tariffe rientra, in via residuale, nella competenza della Giunta. Il regolamento comunale, inoltre, prevedeva espressamente che il contributo fosse determinato annualmente con delibera di Giunta. È stata respinta anche la censura concernente la limitazione temporale dell’aumento, poiché la delibera giuntale fissava testualmente la tariffa di euro 3 per il periodo dal 6 giugno al 31 dicembre 2021, in conformità alla previsione legislativa. Quanto alle doglianze sull’applicazione dell’aumento negli avvisi di accertamento, il giudice ha osservato che esse riguardano la concreta trasposizione degli atti presupposti negli atti applicativi, materia devoluta al giudice tributario presso il quale gli avvisi erano stati impugnati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sia perché la società non è soggetto passivo del contributo, sia perché l’atto di bilancio impugnato è stato ritenuto meramente ricognitivo di determinazioni già assunte. Il TAR ha confermato che, secondo il regolamento, in assenza di nuove determinazioni valgono le tariffe dell’annualità precedente. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3-bis, d.lgs. n. 23/2011

    I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento (...) un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50 (...) I comuni (...) possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo

    La disposizione riserva al regolamento comunale l’istituzione e la disciplina del contributo, ma non deroga al riparto generale di competenze tra Consiglio e Giunta per la determinazione delle tariffe; l’aumento deve comunque essere riferito a determinati periodi di tempo.

  • art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote

    Il Consiglio comunale è competente per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, mentre la determinazione delle aliquote non rientra nella sua competenza.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000

    La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio (...)

    La Giunta esercita una competenza residuale sugli atti non espressamente riservati al Consiglio; tale competenza comprende, in assenza di disposizioni derogatorie, la determinazione delle tariffe.

  • art. 3 del regolamento comunale sul contributo di sbarco

    Il contributo è annualmente determinato con Delibera di Giunta che fisserà la relativa tariffa. In assenza di nuove determinazioni valgono quelle relative all’annualità precedente

    Il regolamento demanda espressamente alla Giunta la determinazione annuale della tariffa e prevede, in mancanza di nuove determinazioni, la permanenza della tariffa dell’annualità precedente.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    mancanza degli elementi essenziali dell’atto amministrativo

    La censura di nullità è stata dedotta nei motivi aggiunti, ma non è stata esaminata nel merito perché il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell’udienza straordinaria con le modalità previste per lo smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce al regolamento comunale l’istituzione e la disciplina di un tributo o contributo, ma non stabilisce una deroga al riparto generale delle competenze degli organi comunali, l’istituzione e l’ordinamento restano riservati al Consiglio, mentre la determinazione delle aliquote o delle tariffe può rientrare nella competenza residuale della Giunta.
  • Il vettore o altro soggetto incaricato di riscuotere un contributo di sbarco dai passeggeri e di riversarlo al Comune non è, per ciò solo, soggetto passivo del contributo; pertanto, l’impugnazione degli atti che determinano la tariffa può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse se il ricorrente non dimostra una lesione diretta della propria sfera giuridica.
  • L’aumento del contributo di sbarco previsto dalla legge entro un limite massimo deve essere riferito a determinati periodi di tempo; è conforme a tale prescrizione una delibera che individui espressamente il periodo di applicazione dell’aumento.
  • Le contestazioni relative alla concreta applicazione della tariffa negli avvisi di accertamento tributario riguardano gli atti applicativi e devono essere fatte valere nel giudizio tributario, distinto dall’impugnazione degli atti amministrativi presupposti davanti al giudice amministrativo.
  • Un atto di bilancio o una nota integrativa meramente ricognitiva di determinazioni già assunte non è autonomamente lesivo e non può fondare un ricorso per motivi aggiunti in assenza di una lesione attuale e diretta.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliRegioni e rapporti tra livelli di governoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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