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Sentenza

Sentenza n. 727/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’annullamento del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lucca, Prot.-OMISSIS- Area IV in data 19 aprile 2022, con cui viene respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Lucca Prot. n. -OMISSIS- del 03 agosto 2021, notificato il 22 dicembre 2021, in materia di immigrazione.

Giustizia amministrativa202200874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Lucca che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la revoca, disposta dal Questore, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La revoca era stata motivata sulla base di plurime condanne irrevocabili e recenti per cessione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità, ulteriori precedenti e segnalazioni di polizia per diversi reati, arresti per spaccio, avviso orale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 159/2011, assenza di attualità reddituale e ritenuta carenza di inserimento sociale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l’Amministrazione avesse operato un automatismo fondato sulle condanne penali e non avesse formulato un effettivo e concreto giudizio di pericolosità sociale. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della specificità, gravità ed epoca dei reati, della condotta successiva alle condanne, della durata del soggiorno in Italia, degli interessi familiari, sociali e lavorativi e del rapporto di lavoro domestico instaurato nel 2022. È stata censurata anche la valorizzazione di mere denunce e segnalazioni di polizia e l’affermazione dell’irrilevanza del rapporto di lavoro, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del d.lgs. 286/1998 nel senso che la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali, essendo necessario un giudizio concreto di pericolosità sociale che consideri anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Nel caso esaminato, tuttavia, l’Amministrazione non si è limitata a richiamare le condanne: ha svolto una valutazione complessiva fondata sulla pluralità e reiterazione delle condotte in materia di stupefacenti, sui precedenti e sulle segnalazioni di polizia, sugli arresti, sull’avviso orale, sulla situazione reddituale e sugli ulteriori elementi indicativi di pericolosità e mancato inserimento sociale. Il giudice ha ritenuto puntuale l’istruttoria e congrua la motivazione, rilevando che gli aspetti personali, familiari, sociali e la durata del soggiorno erano stati considerati, sia pure sinteticamente, e ragionevolmente ritenuti recessivi rispetto alle esigenze di sicurezza pubblica. Ha escluso il contrasto con l’art. 8 CEDU e con la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; nel valutare la pericolosità il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero

    La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un concreto giudizio di pericolosità sociale, non desumibile automaticamente dalle sole condanne penali, e impone la considerazione della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo.

  • art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998

    il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4

    Il venir meno delle condizioni di cui al comma 4, compresa l’assenza del requisito di non pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, legittima la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Le condanne per cessione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità costituiscono, insieme agli ulteriori elementi del caso concreto, uno degli indici valutabili ai fini del giudizio amministrativo di pericolosità sociale.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    L’avviso orale adottato nei confronti dello straniero è stato considerato dall’Amministrazione e dal giudice quale elemento concorrente nella valutazione concreta della pericolosità sociale.

  • art. 8 CEDU

    La revoca è stata ritenuta compatibile con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché la ponderazione amministrativa ha ragionevolmente ritenuto prevalenti le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta in via automatica per la sola esistenza di condanne penali: è necessario un giudizio concreto e attuale di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • Nel giudizio sulla revoca del permesso UE di lungo periodo, l’Amministrazione deve considerare, oltre alle condanne, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero; tali elementi possono tuttavia essere ritenuti recessivi mediante una motivazione anche sintetica, purché effettiva e coerente, rispetto a una pluralità di elementi concreti di pericolosità.
  • La valutazione amministrativa della pericolosità sociale può fondarsi su un quadro complessivo composto da condanne, reiterazione e attualità delle condotte, precedenti e segnalazioni di polizia, arresti, misure di prevenzione e situazione reddituale, purché tali elementi siano indicati e valutati dall’Amministrazione e non utilizzati come automatismi.
  • Un provvedimento di revoca del permesso UE di lungo periodo è legittimo quando l’istruttoria e la motivazione evidenziano la valenza sintomatica delle condotte complessivamente considerate e spiegano il bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza e interessi personali, familiari e lavorativi dello straniero.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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