Sentenza n. 650/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2227/2024 emessa in data 2 maggio 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a beneficiare dell'importo di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, chiedendo anche l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. È stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare, su istanza del creditore, decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, entro i successivi centoventi giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo complessivamente dovuto e adottare gli atti necessari all'adempimento, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata la modesta entità della somma, una penalità non iniqua avrebbe avuto un valore meramente simbolico. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici
La disposizione individua il beneficio economico relativo alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del Tribunale di Milano.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La norma è richiamata quale base per l'azione di ottemperanza volta all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La norma è richiamata insieme all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. quali presupposti dell'azione di ottemperanza, risultando la sentenza notificata all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione alla modesta entità della somma dovuta, avrebbe avuto una consistenza non iniqua soltanto se meramente simbolica.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'Amministrazione stessa, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Non è necessario riconoscere un compenso al commissario ad acta quando l'attività di esecuzione rientra nei suoi compiti istituzionali.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in ragione della modesta entità dell'obbligazione, la sua determinazione in misura non iniqua avrebbe soltanto un effetto simbolico.
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