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Sentenza

Sentenza n. 2495/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza n. 3538/2025 pubblicata il 24.3.2025 - rg38302/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3538/2025, relativa all'adeguamento delle fasce stipendiali e al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3538/2025, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto all'adeguamento stipendiale correlato alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola, individuando le corrette classi stipendiali per i diversi periodi lavorativi e condannando l'Amministrazione al pagamento di euro 14.460,11 per differenze retributive e di euro 1.390,31 per rivalutazione monetaria, per complessivi euro 15.850,42. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito l'avvenuta esecuzione della sentenza. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto stabilito nel titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa già accertati dal giudice ordinario non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il TAR ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che il ritardo maturato non fosse sufficiente a giustificarla ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 950,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'astreinte non è stata applicata, poiché il ritardo dell'Amministrazione è stato ritenuto non sufficientemente significativo da giustificare la condanna.

  • art. 114 c.p.a. - commissario ad acta

    In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta

    Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'Amministrazione e alla richiesta della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento di un'Amministrazione rispetto a un giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova applicabili al rapporto tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertati nel titolo giudiziale; il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assicurare la concreta attuazione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, senza compenso, in caso di inutile scadenza del termine e previa richiesta dell'interessato.
  • La mera maturazione di un ritardo dell'Amministrazione non comporta automaticamente l'applicazione dell'astreinte: è necessario che il ritardo presenti una consistenza tale da giustificare la misura coercitiva prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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