Cassazione Penale, Sentenza n. 23427/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di Catania respinse l'istanza perché ritenne che non fossero dimostrati l'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna e non fossero prodotti elementi specifici, oltre alla buona condotta carceraria e alla partecipazione al programma rieducativo, per escludere attuali collegamenti con la criminalità organizzata, in base alle modifiche normative introdotte dal d.l. n. 162/2022 (art. 4-bis Ord.pen.). Il ricorrente ha impugnato sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 4-bis: egli è stato condannato per il reato di associazione semplice (art. 416 c.p.) e per art. 12 d.lgs. 286/1998 non aggravato, cioè reati non ricompresi nelle fattispecie ostative previste dal nuovo comma 1-bis dell'art. 4-bis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che le fattispecie per cui il ricorrente è stato condannato (associazione semplice art. 416 c.p. e art. 12 d.lgs. 286/1998 non aggravato) non rientrano nell'elenco dei reati cui si applica il comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord.pen. Il Tribunale di sorveglianza aveva dunque motivato il rigetto sulla base di requisiti non richiesti dalla normativa vigente per le condanne del ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio, che dovrà svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi esposti.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
il comma 1-bis prevede che i benefici possano essere concessi "purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici ... che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata"
La norma limita la concedibilità dei benefici per specifiche fattispecie di reato indicate nel comma 1-bis; richiede la prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o dell'impossibilità di adempierle e l'allegazione di elementi che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Non si applica automaticamente a reati non elencati.
d.l. n. 162/2022, conv. con legge n. 199/2022
Ha modificato l'art. 4-bis Ord.pen. introducendo il comma 1-bis che estende condizioni ostative e oneri probatori per la concessione dei benefici a determinate fattispecie delittuose ritenute indicative di collegamenti con organizzazioni criminali.
d.l. n. 20 del 10/03/2023, conv. con legge n. 50/2023 (art. 8)
Ha aggiunto all'elenco dei reati compresi nel comma 1-bis dell'art. 4-bis l'art. 12-bis d.lgs. n. 286/1998, ampliando ulteriormente il catalogo delle fattispecie soggette ai nuovi oneri.
art. 416 cod. pen.
Disciplina l'associazione per delinquere semplice; secondo la decisione non rientra tra i reati ostativi elencati al comma 1-bis dell'art. 4-bis e pertanto non può giustificare l'applicazione dei relativi oneri probatori se contestata nella forma semplice.
art. 416-bis cod. pen.
Riguarda l'associazione di tipo mafioso; è espressamente ricompreso tra le fattispecie per le quali il comma 1-bis dell'art. 4-bis richiede l'adempimento degli oneri probatori e civili per la concessione dei benefici.
art. 12 d.lgs. n. 286/1998
L'articolo è inserito nel novero dei reati ostativi in 4-bis solo se contestato nelle forme aggravate previste dai commi 1 e 3; la forma non aggravata non attiva automaticamente i requisiti imposti dal comma 1-bis.
Massime di principio
- La nuova disciplina di cui al comma 1-bis dell'art. 4-bis Ord.pen. si applica solo alle specifiche fattispecie espressamente elencate: non è corretto estenderla a reati non ricompresi nell'elenco.
- Se il detenuto è condannato per reati non inclusi nel comma 1-bis (es. associazione semplice art. 416 c.p. o art. 12 d.lgs. 286/1998 non aggravato), il giudice non può respingere l'istanza per carenza dei requisiti introdotti dalla modifica normativa.
- Quando la normativa si applica, il detenuto deve provare l'adempimento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempierle, e allegare elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
- Il giudice che rigetta un'istanza deve motivare in modo puntuale e specifico l'applicazione dei requisiti ostativi: la mera genericità o il richiamo a requisiti non previsti sono vizio di motivazione appellabile.
- Per il difensore: in casi soggetti a 4-bis, allegare documentazione comprovante pagamenti o l'impossibilità, certificazioni di percorso rieducativo, e elementi fattuali idonei a dimostrare il distacco da reti criminali (se disponibili).
- In caso di dubbio sull'applicabilità della disciplina ostativa è opportuno proporre ricorso motivato affinché il giudice di grado superiore verifichi la corretta interpretazione delle fattispecie di reato ai fini dell'applicazione del comma 1-bis.
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