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Sentenza

Sentenza del 22/09/2017 n. 3649 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento n. 212001100024XXX, pari a euro 129.984,79, relativa a IVA, IRAP, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2008. In appello ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per motivazione carente o insufficiente, la violazione dell'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e la violazione delle norme sulla riscossione, trasparenza e motivazione degli atti tributari. La doglianza principale riguardava il mancato invio di una comunicazione preventiva prima dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Agrigento, che aveva già respinto il ricorso contro la cartella. Il giudice ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, poiché derivava dal controllo automatizzato dei dati indicati dalla stessa società nella dichiarazione e non riguardava profili di particolare incertezza. In tali circostanze non era necessaria una comunicazione preventiva. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato può condurre alla liquidazione delle imposte e all'iscrizione a ruolo sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione. La comunicazione al contribuente è necessaria quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma non quando si tratti della mera liquidazione automatica di importi già dichiarati.

  • Norme sulla riscossione, trasparenza e motivazione degli atti tributari

    La cartella e l'iscrizione a ruolo sono state ritenute sufficientemente motivate, in quanto fondate sui dati esposti dal contribuente nella propria dichiarazione e quindi già conoscibili dallo stesso.

Massime di principio

  • Quando una cartella deriva da un controllo automatizzato fondato esclusivamente sui dati indicati dal contribuente nella dichiarazione, non è normalmente necessaria una comunicazione preventiva, salvo che emergano specifiche incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • La contestazione del mancato invio dell'avviso bonario, da sola, non è sufficiente a invalidare la cartella se il contribuente non contesta anche l'effettiva esistenza o correttezza del debito tributario.
  • Un controllo automatizzato è distinto da un accertamento sostanziale: nel primo caso l'amministrazione verifica aritmeticamente e formalmente i dati dichiarati, senza svolgere una valutazione complessa della posizione fiscale.
  • La motivazione della cartella può essere considerata adeguata quando consente di individuare chiaramente tributo, periodo d'imposta, dichiarazione utilizzata e importi richiesti.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare non solo l'eventuale mancata comunicazione preventiva, ma anche la corrispondenza tra cartella e dichiarazione, la correttezza dei calcoli, la tempestività della riscossione e la presenza di eventuali errori materiali.

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