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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21.11.2023.

Giustizia amministrativa202501289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 487/2023, pubblicata il 21 novembre 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza definitiva, passata in giudicato, non venga eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione utile a far decorrere il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Accertata l'inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato comporta la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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