Cassazione Penale, Sentenza n. 14698/2022 del 14/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 12/02/2020 che aveva riformato la precedente condanna e assolto Serraino Drago Giuseppe dal reato di appropriazione indebita di beni mobili (oggetti d'antiquariato e gioielli) provenienti dal patrimonio dei nonni e dello zio. Denunciavano: (1) violazione dell'art. 457 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente dato rilievo a un atto non sottoscritto attribuito alla nonna (atto privo di valore testamentario) e alle dichiarazioni della domestica; (2) illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del rilievo dell'azione di usucapione promossa dall'imputato e alla valutazione che l'inventario fosse funzionale a donazioni piuttosto che a divisione ereditaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il ricorso in ragione della sospensione dei termini processuali per l'emergenza pandemica. Sostanzialmente la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello, che aveva svolto una rivalutazione accurata del compendio probatorio e ritenuto che non sussistessero prove sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato. La Cassazione ha osservato che il foglio non firmato non ha valore testamentario ma che, valutando nel complesso le prove (identificazione incerta dei beni, testimonianze, rapporti familiari, azione di usucapione e inventario), la Corte d'appello non è incorsa in un vizio di motivazione tale da legittimare la cassazione. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 457 cod. civ.
Norma che disciplina la forma del testamento olografo; dalla sentenza emerge che un atto non sottoscritto non può avere valore testamentario e dunque non può da solo determinare la successione ereditaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese processuali e corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende, applicata nel caso di specie per euro 3000,00.
sospensione termini processuali per emergenza pandemica
Misura straordinaria che ha sospeso i termini processuali tra il 9 marzo e l'11 maggio 2020; la Corte l'ha richiamata per dichiarare tempestivo il ricorso presentato dopo la pronuncia della Corte d'appello del 12/02/2020.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non sostituisce il proprio apprezzamento del merito probatorio a quello del giudice d'appello se quest'ultimo ha svolto una motivazione non manifestamente illogica: per ottenere cassazione occorre dimostrare vizi di legge o incongruenze manifeste nella motivazione, non una mera diversa valutazione delle prove.
- Un documento non sottoscritto non assume valore di testamento olografo; tuttavia la sua esistenza e le dichiarazioni di terzi possono essere valutate nel contesto probatorio complessivo, senza che ciò basti automaticamente a fondare una condanna penale per appropriazione.
- Comportamenti come l'intentare un'azione di usucapione o la redazione di un inventario possono essere interpretati, secondo il giudice, come indicazioni di una convinzione di appartenenza dei beni e non necessariamente come prova di volontà appropriativa illecita.
- Le doglianze generiche sulla motivazione dell'appello sono insufficienti in Cassazione: è necessario individuare e contestare specifici profili di violazione di legge o motivazione manifestamente illogica.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre pertanto valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando gli argomenti appaiono deboli.
- La sospensione dei termini processuali per eventi straordinari (es. pandemia) può rendere tempestivi ricorsi che altrimenti sarebbero tardivi: è opportuno verificare sempre l'eventuale applicabilità di misure di sospensione dei termini.
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