Sentenza n. 2510/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del decreto PROT: P-CE/L/N-OMISSIS- emesso il 21/04/2022 e mai notificato sia al datore di lavoro che al lavoratore (doc. 1), con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Caserta ha disposto il rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal Sig.-OMISSIS- in favore dell’odierna ricorrente in data 06/08/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla mancanza di documentazione ritenuta essenziale, concernente la condizione di salute della persona da assistere, il reddito del datore di lavoro, il requisito alloggiativo, la presenza dello straniero in Italia alla data dell'8 marzo 2020 e ulteriori irregolarità formali. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la raccomandata contenente la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto non fosse stata recapitata al datore di lavoro perché restituita al mittente per irreperibilità; che il preavviso fosse stato comunicato soltanto al datore di lavoro e non anche alla lavoratrice; e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, il decesso sopravvenuto del datore di lavoro. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la valutazione già espressa in sede cautelare. Ha ritenuto che la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto fossero stati inviati all'unico indirizzo di recapito indicato nella domanda di emersione sia dal datore di lavoro sia dalla lavoratrice; pertanto, l'insuccesso della notificazione non era imputabile alla Prefettura. Ha inoltre escluso la rilevanza del decesso del datore di lavoro, poiché avvenuto dopo l'adozione del provvedimento impugnato. Infine, ha valorizzato il fatto che la ricorrente non aveva prodotto, neppure nel corso del giudizio, la documentazione necessaria a integrare la domanda e a dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge. Le spese sono state compensate per le peculiari caratteristiche della controversia.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare sulla cui base è stata presentata l'istanza respinta dalla Prefettura.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto non violato l'obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, poiché le comunicazioni erano state indirizzate all'unico recapito indicato nella domanda e il mancato recapito non era imputabile all'Amministrazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla rilevanza dei fatti sopravvenuti, ma il giudice ha escluso che il decesso del datore di lavoro potesse incidere sulla legittimità del diniego, essendo intervenuto dopo la sua adozione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la comunicazione della richiesta di integrazione documentale e del preavviso di rigetto all'unico indirizzo indicato nella domanda non determina una violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 quando il mancato recapito non sia imputabile all'Amministrazione.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un fatto sopravvenuto, quale il decesso del datore di lavoro intervenuto successivamente, non può rendere illegittimo retroattivamente il diniego.
- La mancata produzione, anche nel corso del giudizio, della documentazione richiesta nel preavviso di rigetto e necessaria a dimostrare i presupposti della procedura di emersione conferma l'insussistenza degli elementi necessari per l'accoglimento dell'istanza.
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