Sentenza n. 1691/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 749/2024 del Giudice di Pace di Caltanissetta, dichiarato esecutivo e notificato al Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace aveva ingiunto al Comune il pagamento di € 682,57, comprensivi di capitale, spese, costi di recupero e interessi. Il decreto non era stato opposto, era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. il 27 novembre 2024 ed era stato notificato al Comune nella medesima data. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha dedotto la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, incluso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata ed è idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre rilevato che erano decorsi i 120 giorni dalla notificazione del titolo, richiesti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Comune di Caltanissetta di conformarsi al titolo e di pagare alla società le somme dovute, oltre alle spese di registrazione del titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Enna, autorizzandolo a delegare gli adempimenti a un funzionario del medesimo ente. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.
art. 114 c.p.a.
Sussistendo un titolo esecutivo giudiziale non adempiuto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato e predisporre l’intervento sostitutivo in caso di ulteriore inerzia.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione essenziale affinché il decreto possa fondare il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto, una volta dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., acquista valore di cosa giudicata e può costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è condizione necessaria per proporre il giudizio di ottemperanza fondato su un decreto ingiuntivo non opposto.
- L’ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del titolo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l’intervento sostitutivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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